Data: 23/10/2019 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Le Amministrazioni militari spesso respingono le domande con le quali i loro dipendenti chiedono il trasferimento temporaneo (art. 42 bis d. lgs. n. 151/01) presso altra sede, al fine di ricongiungersi con il nucleo familiare costituito dal coniuge e da un piccolo figlio.
Sempre più spesso, va detto, di fronte al diniego il militare acquista maggiore consapevolezza dei propri interessi e diritti e, pur restando sempre nel pieno rispetto dell'Ordinamento Militare cui appartiene, sulla richiesta di assegnazione temporanea (per tre anni) sceglie la strada del ricorso.

L'orientamento del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato ha ormai prodotto una giurisprudenza corposa sulla delicata questione della tutela dei diritti della famiglia con figli in tenera età.
Con particolare riguardo al personale militare, poi, ultimamente il Supremo Consesso ha confermato che l'Amministrazione può negare l'assegnazione solo nei casi in cui realmente si presentano circostanze eccezionali che impediscono di privarsi della risorsa.
In tutti gli altri casi, che poi sono la maggior parte, la domanda va accolta e il beneficio concesso, ovviamente con un bilanciamento dei reciproci interessi.

Il risarcimento dei danni

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Importante è sottolineare che, all'interno di questi ricorsi, risulta sempre proponibile la domanda di risarcimento dei danni nel caso in cui la condotta amministrativa abbia prodotto effettive (e risarcibili) lesioni.
Secondo i più recenti orientamenti del C.d.S., la domanda risarcitoria potrebbe essere respinta nel caso in cui l'allegazione dei fatti costitutivi sia generica, oppure manchi l'allegazione in ordine all'elemento soggettivo, o quando la Magistratura noti la mancanza di prova sull'an e quantum dei danni causalmente riconducibili all'illecito da porre in capo all'Amministrazione.

In pratica

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Nel caso in cui l'interessato intenda inserire all'interno del ricorso per annullamento del provvedimento di diniego anche una domanda di risarcimento dei danni subiti, l'accortezza da usare è sul modo in cui viene proposta tale domanda: essa, per forza di cose, non potrà essere generica ma circostanziata e supportata da idonea documentazione.


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