Data: 18/10/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 26085/2019 (sotto allegata) chiarisce che, come deciso dai giudici di merito, anche se deve ritenersi superato il parametro del tenore di vita, la ex moglie che in via occasionale e in modo irregolare fa la colf, ma deve pagare un affitto e contribuire per met� al mantenimento del figlio convivente con l'ex marito, ha diritto all'assegno divorzile.

Nel caso di specie, alla luce dei criteri stabiliti dalla SU n. 18287/2018, la donna, sposata per 14 anni, durante i quali ha partecipato con il lavoro, la cura del figlio e della casa alla vita familiare in generale, ha diritto all'assegno mensile vista la funzione assistenziale, perequativa e compensativa di questa misura.

La vicenda processuale

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In primo grado una donna ottiene il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio di 200 euro mensile. Il giudice di secondo grado respinge per� la richiesta di un assegno divorzile di importo superiore pari a 450 euro mensili, prendendo come riferimento il tenore di vita, rilevando altres� che la donna svolge in via occasionale attivit� lavorativa dopo essere stata licenziata ed � costretta a pagare un canone di locazione pari a 400 euro. Ella inoltre, al pari del marito, con cui convive il figlio della coppia, deve contribuire al mantenimento di quest'ultimo. L'ex marito lamenta in sede di legittimit� la violazione dell'art 5 comma 6 della legge sul divorzio n. 898/1970 poich� la Corte d'Appello non ha rilevato che la ex moglie ha piena capacit� lavorativa ed � autosufficiente.

Ha diritto all'assegno divorzile la colf irregolare e occasionale

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La Cassazione con ordinanza n. 26085/2019 respinge il ricorso dell'ex marito precisando che, stante l'erroneo riferimento della Corte d'Appello, al criterio del tenore di vita, superato ormai dalla sentenza n. 11504/2017 ha tuttavia esposto una serie di circostanze che rendono compatibile la decisione con quanto stabilito dalla successiva SU civili n. 18287/2018.

La donna svolge infatti occasionalmente attivit� di collaboratrice familiare in modo irregolare e occasionale. Da tale entrate vanno comunque decurtati gli importi necessari al pagamento del canone di locazione, al mantenimento del figlio e al risparmio personale. Il ricorrente, al contrario, percepisce una pensione mensile di 1600 euro e dispone di una casa di propriet� in cui convive con il figlio. Un assegno divorzile di 200 euro � quindi un importo manifestamente inadeguato a "ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma assolve piuttosto alla funzione di garantire alla intimata una capacit� economica sufficiente a consentirle una vita dignitosa che le sarebbe preclusa se dovesse fare affidamento sulla sua sola capacit� lavorativa."

La finalit� assistenziale e compensativa dell'assegno di divorzio

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Tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Su del 2018 la quale riconosce all'assegno divorzile una finalit� assistenziale, compensativa e perequativa, previo accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi della parte istante e della impossibilit� di procurarseli in autonomia, parametri necessari per stabilire il se e il quantum della misura.

Alla moglie va quindi riconosciuto l'assegno divorzile in ragione della comparazione delle situazioni economiche delle parti, della durata del matrimonio che nel caso di specie � di anni 14, dell'et� della donna (ultracinquantenne) e dell'incontestato contributo della stessa alla vita familiare con il lavoro, la cura del figlio e del m�nage familiare, in una misura che deve essere stabilita al di fuori del criterio tenore di vita ormai superato.

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