Data: 18/10/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 26085/2019 (sotto allegata) chiarisce che, come deciso dai giudici di merito, anche se deve ritenersi superato il parametro del tenore di vita, la ex moglie che in via occasionale e in modo irregolare fa la colf, ma deve pagare un affitto e contribuire per metà al mantenimento del figlio convivente con l'ex marito, ha diritto all'assegno divorzile.

Nel caso di specie, alla luce dei criteri stabiliti dalla SU n. 18287/2018, la donna, sposata per 14 anni, durante i quali ha partecipato con il lavoro, la cura del figlio e della casa alla vita familiare in generale, ha diritto all'assegno mensile vista la funzione assistenziale, perequativa e compensativa di questa misura.

La vicenda processuale

[Torna su]

In primo grado una donna ottiene il riconoscimento del diritto all'assegno di divorzio di 200 euro mensile. Il giudice di secondo grado respinge però la richiesta di un assegno divorzile di importo superiore pari a 450 euro mensili, prendendo come riferimento il tenore di vita, rilevando altresì che la donna svolge in via occasionale attività lavorativa dopo essere stata licenziata ed è costretta a pagare un canone di locazione pari a 400 euro. Ella inoltre, al pari del marito, con cui convive il figlio della coppia, deve contribuire al mantenimento di quest'ultimo. L'ex marito lamenta in sede di legittimità la violazione dell'art 5 comma 6 della legge sul divorzio n. 898/1970 poiché la Corte d'Appello non ha rilevato che la ex moglie ha piena capacità lavorativa ed è autosufficiente.

Ha diritto all'assegno divorzile la colf irregolare e occasionale

[Torna su]

La Cassazione con ordinanza n. 26085/2019 respinge il ricorso dell'ex marito precisando che, stante l'erroneo riferimento della Corte d'Appello, al criterio del tenore di vita, superato ormai dalla sentenza n. 11504/2017 ha tuttavia esposto una serie di circostanze che rendono compatibile la decisione con quanto stabilito dalla successiva SU civili n. 18287/2018.

La donna svolge infatti occasionalmente attività di collaboratrice familiare in modo irregolare e occasionale. Da tale entrate vanno comunque decurtati gli importi necessari al pagamento del canone di locazione, al mantenimento del figlio e al risparmio personale. Il ricorrente, al contrario, percepisce una pensione mensile di 1600 euro e dispone di una casa di proprietà in cui convive con il figlio. Un assegno divorzile di 200 euro è quindi un importo manifestamente inadeguato a "ripristinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma assolve piuttosto alla funzione di garantire alla intimata una capacità economica sufficiente a consentirle una vita dignitosa che le sarebbe preclusa se dovesse fare affidamento sulla sua sola capacità lavorativa."

La finalità assistenziale e compensativa dell'assegno di divorzio

[Torna su]

Tutto nel rispetto di quanto previsto dalla Su del 2018 la quale riconosce all'assegno divorzile una finalità assistenziale, compensativa e perequativa, previo accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi della parte istante e della impossibilità di procurarseli in autonomia, parametri necessari per stabilire il se e il quantum della misura.

Alla moglie va quindi riconosciuto l'assegno divorzile in ragione della comparazione delle situazioni economiche delle parti, della durata del matrimonio che nel caso di specie è di anni 14, dell'età della donna (ultracinquantenne) e dell'incontestato contributo della stessa alla vita familiare con il lavoro, la cura del figlio e del ménage familiare, in una misura che deve essere stabilita al di fuori del criterio tenore di vita ormai superato.

Leggi anche:

- Divorzio: la Cassazione spazza via il tenore di vita

- Assegno di divorzio: le precisazioni della Cassazione


Tutte le notizie