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Data: 23/10/2019 16:30:00 - Autore: Marco Furlan
Avv. Marco Furlan - Con la sentenza n. 88/2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 222 comma 2, quarto periodo, del Codice della strada, "nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.".
La sanzione accessoria della revoca della patente[Torna su]
Quindi oggi nelle ipotesi "semplici" di lesioni stradali colpose gravi o gravissime e di omicidio stradale, la sanzione accessoria non sarà automaticamente la revoca della patente di guida ma, molto più probabilmente, la sospensione della stessa. Essendo, tuttavia, la revoca della patente una sanzione amministrativa accessoria a quella penale ci si domanda se la nuova disciplina più favorevole, conseguente alla censura della Corte Costituzionale, possa esser applicata anche a coloro che sono già stati condannati in sede penale con sentenza o decreto penale irrevocabili. Ciò in quanto, a differenza delle norme penali per le quali la pronuncia di incostituzionalità travolge il giudicato e rende applicabili anche per il passato le norme sopraggiunte più favorevoli (ex art. 30 L. 87/1953), per le sanzioni amministrative vige in generale il principio dell'irretroattività della "lex mitior". L'art. 1 della l. n. 689 del 1981 (letto in combinato disposto con l'art. 11 delle Preleggi), infatti, è da sempre stato interpretato come un generalizzato divieto di applicazione retroattiva - rispetto al tempo del loro ingresso nell'ordinamento - di norme amministrative più favorevoli. La questione innanzi al Gip di Treviso[Torna su]
Una delle prime risposte a tale quesito l'ha fornita il GIP di Treviso - in funzione di Giudice dell'esecuzione - il quale, con impeccabile ragionamento deduttivo, ha ritenuto di poter applicare retroattivamente la disciplina più favorevole della sospensione della patente di guida ad un caso in cui ne era già stata disposta la revoca con Decreto penale irrevocabile. Per addivenire a tale conclusione il Giudice ha tratto le mosse dalla recente Sentenza n. 63/2019 della Corte Costituzionale che, in materia di insider trading, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che escludeva l'applicazione retroattiva di sanzioni amministrative "punitive" più favorevoli, sul presupposto che debbano esser considerate alla stregua delle sanzioni penali. In precedenza la stessa Corte Costituzionale (Sent. n. 193/2016) se da un lato aveva escluso l'estensione generalizzata della disciplina più favorevole - caratterizzante le norme penali - alle sanzioni amministrative, dall'altro ne aveva riconosciuta l'applicabilità quando si trattava di "singole e specifiche discipline sanzionatorie" qualora qualificabili in concreto come "convenzionalmente penali" o "punitive" alla luce dei cd. "Criteri Engel". I criteri Engel della Corte di Strasburgo[Torna su]
Questi criteri, elaborati dalla Corte di Strasburgo, affermano la natura sostanzialmente penale di sanzioni formalmente qualificate come amministrative all'interno degli Stati, purché ricorra, in alternativa, uno dei seguenti caratteri: 1) la norma che commina la sanzione amministrativa deve rivolgersi alla generalità dei consociati e perseguire uno scopo preventivo, repressivo e punitivo, e non meramente risarcitorio; 2) la sanzione suscettibile di essere inflitta deve comportare per l'autore dell'illecito un significativo sacrificio, anche di natura meramente economica e non consistente nella privazione della libertà personale. La sentenza della Corte Costituzionale[Torna su]
Tale concetto è stato, quindi, trasposto nella citata Sentenza n. 63/2019, laddove, per l'appunto, la Corte Costituzionale sancisce che alle sanzioni amministrative con "natura e finalità punitiva" sia applicabile il complesso delle garanzie della materia penale, ivi compresa la retroattività della legge più favorevole. A detta della Corte, infatti, l'irretroattività della sanzione amministrativa "punitiva" andrebbe a contrastare non solo con l'art. 117 Cost. (con il suo riferimento all'art. 7 Corte EDU1), ma addirittura con l'art. 3 Cost. che, con il suo vincolo a tutela dell'uguaglianza/ragionevolezza, rende illegittime - poiché sproporzionate - le sanzioni amministrative punitive che nell'ordinamento giuridico riguardano un fatto che ha perso o attenuato il proprio carattere di illiceità. Già i primi commentatori riconoscevano la portata generale di detta Sentenza e la salutavano favorevolmente in quanto capace di introdurre anche nel nostro ordinamento interno il principio di retroattività favorevole in tutti i casi in cui si tratti di sanzioni amministrative dal carattere punitivo. La decisione del Gip di Treviso[Torna su]
L'Ordinanza del GIP di Treviso (sotto allegata), parimenti, vede nella sentenza n. 63/2019 una "significativa apertura all'applicazione del principio della retroattività della lex mitior anche nel settore delle sanzioni amministrative" ed ha ritenuto applicabile detto principio alla revoca della patente in quanto misura di natura e finalità punitiva. Scrive, infatti, il GIP che: "La revoca (automatica) della patente appare sanzione che pur formalmente amministrativa ha un contenuto fortemente sanzionatorio - incidendo sulla possibilità per il cittadino di condurre veicoli, mezzo di trasporto per eccellenza e, quindi, sulla facoltà e facilità di movimento – e un'afflittività concretamente più marcata anche delle stesse sanzioni propriamente penali". Si ritiene di fondamentale importanza la nuova prospettiva offerta dalla sopra richiamata giurisprudenza, poiché potrà fornire un valido aiuto interpretativo nei futuri casi di incostituzionalità di norme penali. Le relative pronunce, infatti, seguendo il nuovo iter giurisprudenziale, potranno spiegare riflessi favorevoli anche sulle sanzioni accessorie di natura amministrativa (punitiva) della sospensione e revoca della patente di guida. Avv. Marco Furlan – Foro di Treviso 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. |
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