Data: 22/10/2019 23:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Stop all'applicazione del tenore di vita anche per la separazione. A ribadirlo l'ordinanza della Cassazione n. 26084/2019 (sotto allegata) che ha rigettato il ricorso di un marito pretenzioso che, non contento dell'assegno mensile di 1500, 00 euro fissato dal giudice di secondo grado, ha chiesto l'aumento a 6000,00 euro e l'accertamento della situazione patrimoniale e reddituale della moglie.

Come chiarito dalla SU n. 18287/2018 infatti non rileva il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per il riconoscimento e la quantificazione dell'assegno, il quale deve assolvere semmai a una funzione assistenziale e compensativa, che nel caso di specie risultano pienamente soddisfatte.

La vicenda processuale

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Una donna chiede la separazione dal marito, che non si costituisce, e il Tribunale, valutata l'autosufficienza economica dei coniugi, non dispone alcun assegno di mantenimento.

Il marito appella la sentenza rilevando la nullit� del procedimento perch� non gli � stata notificata l'ordinanza con cui � stata fissata l'udienza presidenziale. Nel merito invece contesta che sia stata accertata l'intollerabilit� della convivenza solo in base alle dichiarazioni unilaterali della moglie.

La Corte d'Appello, accogliendo il ricorso dell'uomo, dichiara nullo il procedimento per mancata convocazione all'udienza presidenziale e decide, escludendo la necessit� di rimettere la causa al primo giudice. Nel merito invece ritiene infondata la richiesta del marito di accertare la non irreversibilit� delle crisi coniugale e dispone a carico della ex moglie un assegno mensile di 1500 euro.

Il motivi del ricorso in Cassazione

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Ricorre in Cassazione il marito lamentando come il giudice d'Appello, dopo la pronuncia di nullit� del procedimento, non abbia rimesso la causa al primo giudicante e come sia stata dichiarata la separazione, nonostante l'assenza di prove sulla irreversibilit� della crisi coniugale. Fa inoltre presente come la ex moglie, nonostante la causa di separazione, abbia continuato a comportarsi normalmente con lui e a elargire in suo favore diverse somme di denaro. Con il quarto motivo di ricorso chiede inoltre che l'assegno in suo favore venga portato a 6000 euro mensile e con il quinto, di essere rimesso nei termini per poter acquisire la documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie.

Addio tenore di vita anche per l'assegno di separazione

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26084/2019 rigetta il ricorso dell'ex marito. Per quanto riguarda i primi due motivi la Suprema Corte precisa che, nel momento in cui il soggetto contumace impugna la sentenza, il giudice d'appello, tranne nei casi previsti dall'art 353 c.p.c, � tenuto a decidere la causa nel merito dopo la dichiarazione di nullit� del procedimento di primo grado e l'espletamento delle attivit� precluse. Per quanto riguarda l'intollerabilit� della convivenza, gli Ermellini precisano che non � necessaria la sussistenza di una situazione conflittuale imputabile a entrambe le parti, trattandosi di un sentire individuale dimostrabile anche dalla condotta processuale e dall'esito del tentativo di conciliazione.

Per quanto riguarda infine la misura dell'assegno la Corte rileva la conformit� della sentenza di secondo grado alla giurisprudenza di legittimit� e in particolare alla SU n. 18287/2018 per la quale l'assegno divorzile ha prima di tutto una funzione riequilibratrice del reddito degli ex coniugi che deve tenere conto del contributo fornito dall'ex coniuge pi� debole alla vita familiare. Non occorre quindi, come richiesto dal ricorrente, chiedere prove sulla situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie, considerato che il tenore di vita non � un parametro di riferimento per la determinazione dell'assegno di separazione e che l'entit� dello stesso, disposta a favore dell'ex marito, soddisfa pienamente sia la funzione compensativa che quella assistenziale, richieste dalla giurisprudenza.


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