Data: 19/10/2019 17:00:00 - Autore: Laura Secchi
Avv. Laura Secchi - La locuzione "illecito endofamiliare" si riferisce a tutte quelle violazioni che sorgono all'interno del nucleo familiare; tali violazioni possono svilupparsi sia nei rapporti tra i coniugi, sia tra genitori e figli.

Illecito endofamiliare nei rapporti tra coniugi

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Per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi anche la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio pu� comportare un illecito: si pensi alla violazione dell'obbligo di fedelt� che comporta, in caso di accertamento, il risarcimento del danno a carico del coniuge che l'abbia violato ex art. 2043 c.c.

Nel caso di specie, fonte di risarcimento non � l'inadempimento al dovere coniugale in senso proprio, ma piuttosto la lesione di un bene costituzionalmente protetto, per aver provocato, quel comportamento, una lesione alla dignit� del coniuge.

Illecito endofamiliare nei rapporti tra genitori e figli

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Nei rapporti tra genitori e figli l'illecito endofamiliare si configura quando vengono violati i principi enunciati dall'art. 315 bis del c.c.; si parla dunque del diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente. In questo caso ci� che viene tutelato � il minore che ha diritto di crescere in un ambiente familiare idoneo e in cui possa sviluppare la propria personalit�.

Nei procedimenti di separazione e divorzio, e in quelli de potestate, i figli divengono parti attive del giudizio in quanto subiscono la divisione della famiglia. In tali procedimenti vi � l'esigenza di tutelare i figli minori anche attraverso l'introduzione di sanzioni nei confronti del genitore che disattende i provvedimenti imposti dal Tribunale. Sovente, invero, vengono disattesi sia i provvedimenti che disciplinano il diritto di visita oltre che quelli a contenuto patrimoniale. In questi casi la tutela si estende al concetto di bigenitorialit�, fondamento dell'affido condiviso, che fa emergere il concetto di privazione genitoriale.

Le sanzioni

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Il legislatore, con la L. 54/2006 ha introdotto l'art. 709 ter c.p.c. titolato "Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni". Tale norma prevede il potere da parte del Giudice di modificare i provvedimenti gi� adottati e di applicare sanzioni per il genitore inadempiente.

Il potere sanzionatorio � espressamente previsto dalla norma la quale dispone che il giudice possa:

1) ammonire il genitore inadempiente;

2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;

3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;

4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

Pertanto alla luce dei comportamenti lesivi degli interessi dei figli minori, per garantire l'effettivo godimento del diritto alla bigenitorialit� e del diritto di visita, l'art. 709 ter c.p.c. offre una tutela affinch� il genitore responsabile rispetti il proprio ruolo, quello dell'altro genitore e il figlio minorenne.

Il potere discrezionale del giudice

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Il giudice ha discrezionalit� nell'applicare la misura pi� idonea a seconda del caso concreto che viene essenzialmente commisurata alla gravit� della condotta.

La misura dell'ammonimento dovrebbe servire da deterrente per il genitore inadempiente affinch� vada a cessare la propria condotta pregiudizievole.

La condanna al risarcimento del danno ha una funzione sanzionatoria a favore del genitore che subisce la condotta dell'altro, ma non costituisce una forma di liquidazione del danno non patrimoniale. Posto che non vengono considerati i danni patiti, non � necessario offrire in giudizio la prova del pregiudizio.

Tali conseguenze sanzionatorie vengono spesso applicate ai casi in cui vengano violati i provvedimenti relativi al diritto di visita: si pensi all'ipotesi in cui il minore venga collocato presso la madre e quest'ultima ostacola le visite del figlio con il padre, omettendo di farglielo vedere.

Per tale ultima ipotesi � pi� volte intervenuta la Corte Europea Dei Diritti dell'Uomo affermando che lo Stato deve adottare misure idonee affinch� il diritto alla bigenitorialit� venga rispettato, intervenendo concretamente in tutti i casi in cui il diritto di visita venga ostacolato. Ci� in applicazione dell'art. 8 della Convenzione secondo cui deve essere tutelato il rispetto alla vita privata e familiare e il preminente interesse del minore a mantenere rapporti con i genitori.

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