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Data: 22/10/2019 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Per il perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo posta, occorre la produzione dell'avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l'ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell'incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro. È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 26287/2019 (sotto allegata) in accoglimento del ricorso di una società che assumeva di non aver ricevuto la notificazione dell'atto di citazione, con conseguente nullità dell'intero giudizio di primo grado. Il caso[Torna su] Nel caso di specie, l'agente postale incaricato della consegna dell'atto giudiziario notificato a mezzo posta, stante la temporanea indisponibilità di persone abilitate a riceverlo, aveva immesso un avviso nella cassetta postale e aveva successivamente spedito la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l'ufficio postale. In giudizio, tuttavia, non è stato prodotto l'avviso di ricevimento dell'atto di citazione, ma solo l'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito dell'atto di citazione presso l'ufficio postale. La Cassazione è chiamata a chiarire se il deposito della sola CAD sia idoneo a dimostrare l'avvenuto perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario effettuata a mezzo posta. In molte precedenti pronunce, la Corte ha infatti precisato che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è indicato come l'unico documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione. Ritiro del plico in posta e raggiungimento dello scopo[Torna su] Non è stata mai presa in considerazione, tuttavia, l'ipotesi particolare in cui, pur non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento, vi sia prova che il destinatario abbia ritirato l'atto giudiziario presso l'ufficio postale ove era depositato. Secondo la Corte il ritiro del plico presso l'ufficio postale è equipollente alla produzione dell'avviso di ricevimento della consegna del plico presso il luogo di notificazione. In primis, stante il principio generale di sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo (art. 156, terzo comma, c.p.c.), in una simile ipotesi non vi è dubbio che il procedimento notificatorio abbia raggiunto il suo scopo, poiché il destinatario ha ricevuto l'atto giudiziario, avendolo ritirato presso l'ufficio postale. Inoltre, il ritiro del plico presso l'ufficio postale presuppone, quale condizione necessaria, il rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso immesso in cassetta in occasione dell'accesso dell'agente postale o, quantomeno, il ricevimento della CAD, poiché solo il possesso di almeno uno di questi due documenti consente al destinatario di recarsi all'ufficio postale e ritirare la raccomandata, di cui altrimenti non conoscerebbe neppure il numero di serie. Perfezionamento della notifica[Torna su] Pertanto, il ritiro del plico presso l'ufficio postale non soltanto sortisce effetti sananti per essere stato raggiunto lo scopo, ma anche costituisce "prova indiretta" dell'avvenuta ricezione dell'avviso di ricevimento o della CAD, che ne costituiscono il necessario antecedente logico e giuridico. Nell'ipotesi di temporanea irreperibilità del destinatario della notificazione, l'attuale normativa prevede che la notificazione si abbia comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della CAD ovvero al momento del ritiro del plico presso l'ufficio postale, se anteriore. Pertanto, la Corte ritiene che la notificazione si perfezioni dal ritiro del piego presso l'ufficio postale, purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD e ai fini della prova di tale perfezionamento sia sufficiente l'attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell'agente postale, con l'indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro. Spetterà al giudice di merito, invece, accertare se colui che ha ritirato il plico presso l'ufficio postale era delegato dal destinatario e ha indicato, al momento della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, la sua specifica qualità. |
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