Data: 24/10/2019 12:30:00 - Autore: Francesco Morittu

di Francesco Morittu - La crescente vocazione ai processi di internazionalizzazione che caratterizza le imprese nell'attuale contesto storico-economico porta le stesse a valutare con attenzione e interesse le forme di cooperazione e di "unione delle forze", al fine di ridurre i rischi e i costi e di esaltare le peculiarit� di ciascuna di esse nell'ambito del mercato di riferimento.

Cos'� una joint venture

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Il termine joint venture, che pu� essere tradotto con "associazione temporanea di imprese", viene infatti utilizzato per indicare l'accordo pi� o meno duraturo tra due o pi� imprese finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di un progetto, di un'opera o di un'attivit� imprenditoria di comune interesse.

Poich� la JV � normalmente un accordo tra due o pi� contraenti, interessati a condividere rischi, costi, know-how, etc, per un progetto o intrapresa di comune interesse, non esiste un modello tipico, ma essa si atteggia in ragione delle necessit� e degli accordi delle parti.

La S.C. ha avuto modo di precisare che "(...) con il termine joint venture vengono indicate le varie e diverse forme di associazione temporanea tra due o pi� imprese finalizzate all'esercizio di un'attivit� economica in un settore di comune interesse, siano esse rivolte all'esecuzione di un opera complessa, ovvero limitate alla prestazione di particolari servizi o al compimento di un singolo affare. Per quanto la nozione di joint venture utilizzata nella sua accezione corrente non consenta per la sua ampiezza e generalit�, di delineare un preciso istituto giuridico, generalmente nel diritto straniero, soprattutto quello anglosassone, dove questa figura � sorta, si distingue tra contractual joint ventures (o unincorporated joint ventures) e joint venture corporations (o incorporated joint ventures). Nelle prime l'accordo di cooperazione tra le imprese non d� vita ad un'organizzazione distinta da quella dei co-venturers; nelle seconde, invece, le parti prevedono la costituzione di una societ� di capitali, cui affidare la conduzione dell'iniziativa congiunta. Solo in questo secondo caso si ha la nascita di una nuova societ�, mentre nel primo caso i co-venturers conservano la loro autonomia: caratteristica del contratto di joint venture � proprio quella di ritenere ogni imprenditore responsabile per la propria parte di opera" (Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio 2001 n. 6757).

La costituzione della JV

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La costituzione della joint venture � normalmente preceduta da un processo scandito da diverse fasi. In primo luogo, la presa di coscienza della necessit� di un accordo con un soggetto che, nella normalit� dei casi, � un competitor, al fine di poter conseguire i vantaggi strategici programmati; in secondo luogo, la fase dedicata alla scelta del o dei partner. Segue dunque la fase delle trattative, normalmente caratterizzate dalla stipula di accordi di riservatezza (Secrecy agreements, Non-disclosure Agreements, etc) e di lock out (tali da limitare la possibilit�, una volta avviate le operazioni negoziali, di svolgere le stesse trattative anche con altri partners: Letter of Intent, Memorandum of Understanding, etc).

E' questo il momento in cui ai (futuri) venturers dovranno operare altre analisi: condizioni di mercato (competitors, prodotti simili, prezzi); studio di fattibilit� economica (costi di produzione/commercializzazione, forza lavoro, normativa fiscale e doganale; accesso al credito); infine, per gli accordi internazionali, una particolare attenzione dovr� essere posta sulla regolamentazione dell'attivit� nel Paese scelto: limiti per i soci stranieri; stranger investments rules; vantaggi o svantaggi fiscali e oneri doganali e cos� via.

Bench� ci si trovi ancora in una fase preliminare, gli atti e i documenti scambiati tra le parti non sono certamente privi di efficacia obbligatoria.

Joint Venture contrattuale e societaria

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Normalmente la joint venture pu� essere costituita sotto forma di contratto o sotto forma di vera e propria societ� (di capitali e non), in ragione delle esigenze, anche temporali, dei partecipanti.

La costituzione della JV nella forma contrattuale non d� origine a un nuovo soggetto giuridico, ma con il negozio costitutivo i contraenti stabiliscono reciprocamente obblighi e ripartizione di utili e perdite. Sempre con il negozio costitutivo si prevede, normalmente, anche la fine della JV con il raggiungimento degli obiettivi o al verificarsi dell'impossibilit� di raggiungerli.

Mentre con JV contrattuali sono normalmente costituite per progetti (target) specifici e temporalmente individuabili, attivit� imprenditoriali pi� complesse e strutturate richiedono un impegno pi� importante. Con la scelta della forma societaria, infatti, i partecipanti costituiscono un vero e proprio nuovo soggetto giuridico, regolato dalle norme generali sulla JV, dal contratto costitutivo e, ovviamente, dalle regole di corporate law proprie del Paese la cui legge risulter� applicabile.

La JV si presenta normalmente come un processo complesso, articolato nella chiusura di una molteplicit� di contratti: essa � costituita in primo luogo da un contratto principale (main agreement) e da uno o pi� contratti operativi (operational agreements). Di solito il main agreement contiene gli accordi (preliminari) per la stessa costituzione della societ�, le regole di funzionamento degli organi sociali, la durata della compagnia e le modalit� di soluzione dei conflitti. Nel main agreement � bene, altres�, inserire la clausola di non concorrenza e/o le clausole di limitazione alla cessione a terzi o il diritto di prelazione.

Sul punto, interessante appare l'interpretazione del Tribunale di Milano che cos� interpreta una delle possibile clausole dell'agreement: "Il contratto di Joint Venture, c.d. "Joint Venture Agreement", che contenga anche l'impegno giuridico e quindi l'obbligazione delle parti rispettivamente di cedere e di acquistare delle partecipazioni di una societ� terza, c.d. 'target', pu� essere qualificato adottando i parametri interpretativi di cui agli artt. 1262, 1263 c.c., come contenente anche un contratto preliminare rafforzato di vendita di partecipazioni sociali" (Tribunale di Milano, 27.06.2018).

Organi sociali e soluzione dei conflitti

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Gli organi sociali sono di solito composti in maniera proporzionale alla partecipazione di ciascun partner.

L'aspetto gestionale � recte: delle regole del processo decisionale e di soluzione dei conflitti � non � di poco conto. I soci di minoranza � garantiti dal diritto di veto e dal voto unanime � possono bloccare l'attivit� della societ�: in mancanza di un accordo si raggiunge una posizione di stallo, denominata deadlock. I rimedi tipici, nell'esperienza internazionale, sono il cooling off (ossia il "congelamento" della questione, che viene rimandata ad una successiva riunione dell'organo con l'impegno, per ciascuno, di cercare e valutare soluzioni); il move up (si demanda la decisione al board of directors); la clausola side-move (in caso di stallo anche dopo l'applicazione del move up, si demanda la questione ad un esperto terzo). Laddove nessuna delle opzioni attivate riuscisse a risolvere la deadlock, normalmente gli statuti prevedono la termination clause: che non rappresenta necessariamente la dissoluzione della JV, che potrebbe continuare ad essere operativa e produttiva, ma l'uscita di uno dei venturers (way out clause).

Un esempio molto diffuso � il meccanismo denominato "roulette russa", in base al quale ciascuna parte pu� notificare all'altra la propria intenzione di comprarne la partecipazione (o di vendere la propria) ad un prezzo liberamente determinato dall'offerente. L'altra parte avr� la facolt�, a propria discrezione, di accettare l'offerta o di procedere all'acquisto della partecipazione del primo offerente (o alla vendita della propria, a seconda di come l'offerta era originariamente formulata) al medesimo prezzo per azione originariamente offerto. L'incertezza dell'originario proponente riguardo a chi subir� il prezzo offerto per la compravendita dovrebbe garantire che lo stesso sia determinato in modo equo.

>> Leggi anche La clausola della roulette russa

Il Tribunale di Roma ha ritenuto valida la clausola in esame, qualificandola come un patto parasociale atipico, valido e rispondente a interessi meritevoli di tutela (Tribunale di Roma, 19.10.2019 n. 1708).


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