Data: 24/10/2019 12:30:00 - Autore: Francesco Morittu

di Francesco Morittu - La crescente vocazione ai processi di internazionalizzazione che caratterizza le imprese nell'attuale contesto storico-economico porta le stesse a valutare con attenzione e interesse le forme di cooperazione e di "unione delle forze", al fine di ridurre i rischi e i costi e di esaltare le peculiarità di ciascuna di esse nell'ambito del mercato di riferimento.

Cos'è una joint venture

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Il termine joint venture, che può essere tradotto con "associazione temporanea di imprese", viene infatti utilizzato per indicare l'accordo più o meno duraturo tra due o più imprese finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di un progetto, di un'opera o di un'attività imprenditoria di comune interesse.

Poiché la JV è normalmente un accordo tra due o più contraenti, interessati a condividere rischi, costi, know-how, etc, per un progetto o intrapresa di comune interesse, non esiste un modello tipico, ma essa si atteggia in ragione delle necessità e degli accordi delle parti.

La S.C. ha avuto modo di precisare che "(...) con il termine joint venture vengono indicate le varie e diverse forme di associazione temporanea tra due o più imprese finalizzate all'esercizio di un'attività economica in un settore di comune interesse, siano esse rivolte all'esecuzione di un opera complessa, ovvero limitate alla prestazione di particolari servizi o al compimento di un singolo affare. Per quanto la nozione di joint venture utilizzata nella sua accezione corrente non consenta per la sua ampiezza e generalità, di delineare un preciso istituto giuridico, generalmente nel diritto straniero, soprattutto quello anglosassone, dove questa figura è sorta, si distingue tra contractual joint ventures (o unincorporated joint ventures) e joint venture corporations (o incorporated joint ventures). Nelle prime l'accordo di cooperazione tra le imprese non dà vita ad un'organizzazione distinta da quella dei co-venturers; nelle seconde, invece, le parti prevedono la costituzione di una società di capitali, cui affidare la conduzione dell'iniziativa congiunta. Solo in questo secondo caso si ha la nascita di una nuova società, mentre nel primo caso i co-venturers conservano la loro autonomia: caratteristica del contratto di joint venture è proprio quella di ritenere ogni imprenditore responsabile per la propria parte di opera" (Cass. Civ., Sez. III, 17 maggio 2001 n. 6757).

La costituzione della JV

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La costituzione della joint venture è normalmente preceduta da un processo scandito da diverse fasi. In primo luogo, la presa di coscienza della necessità di un accordo con un soggetto che, nella normalità dei casi, è un competitor, al fine di poter conseguire i vantaggi strategici programmati; in secondo luogo, la fase dedicata alla scelta del o dei partner. Segue dunque la fase delle trattative, normalmente caratterizzate dalla stipula di accordi di riservatezza (Secrecy agreements, Non-disclosure Agreements, etc) e di lock out (tali da limitare la possibilità, una volta avviate le operazioni negoziali, di svolgere le stesse trattative anche con altri partners: Letter of Intent, Memorandum of Understanding, etc).

E' questo il momento in cui ai (futuri) venturers dovranno operare altre analisi: condizioni di mercato (competitors, prodotti simili, prezzi); studio di fattibilità economica (costi di produzione/commercializzazione, forza lavoro, normativa fiscale e doganale; accesso al credito); infine, per gli accordi internazionali, una particolare attenzione dovrà essere posta sulla regolamentazione dell'attività nel Paese scelto: limiti per i soci stranieri; stranger investments rules; vantaggi o svantaggi fiscali e oneri doganali e così via.

Benché ci si trovi ancora in una fase preliminare, gli atti e i documenti scambiati tra le parti non sono certamente privi di efficacia obbligatoria.

Joint Venture contrattuale e societaria

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Normalmente la joint venture può essere costituita sotto forma di contratto o sotto forma di vera e propria società (di capitali e non), in ragione delle esigenze, anche temporali, dei partecipanti.

La costituzione della JV nella forma contrattuale non dà origine a un nuovo soggetto giuridico, ma con il negozio costitutivo i contraenti stabiliscono reciprocamente obblighi e ripartizione di utili e perdite. Sempre con il negozio costitutivo si prevede, normalmente, anche la fine della JV con il raggiungimento degli obiettivi o al verificarsi dell'impossibilità di raggiungerli.

Mentre con JV contrattuali sono normalmente costituite per progetti (target) specifici e temporalmente individuabili, attività imprenditoriali più complesse e strutturate richiedono un impegno più importante. Con la scelta della forma societaria, infatti, i partecipanti costituiscono un vero e proprio nuovo soggetto giuridico, regolato dalle norme generali sulla JV, dal contratto costitutivo e, ovviamente, dalle regole di corporate law proprie del Paese la cui legge risulterà applicabile.

La JV si presenta normalmente come un processo complesso, articolato nella chiusura di una molteplicità di contratti: essa è costituita in primo luogo da un contratto principale (main agreement) e da uno o più contratti operativi (operational agreements). Di solito il main agreement contiene gli accordi (preliminari) per la stessa costituzione della società, le regole di funzionamento degli organi sociali, la durata della compagnia e le modalità di soluzione dei conflitti. Nel main agreement è bene, altresì, inserire la clausola di non concorrenza e/o le clausole di limitazione alla cessione a terzi o il diritto di prelazione.

Sul punto, interessante appare l'interpretazione del Tribunale di Milano che così interpreta una delle possibile clausole dell'agreement: "Il contratto di Joint Venture, c.d. "Joint Venture Agreement", che contenga anche l'impegno giuridico e quindi l'obbligazione delle parti rispettivamente di cedere e di acquistare delle partecipazioni di una società terza, c.d. 'target', può essere qualificato adottando i parametri interpretativi di cui agli artt. 1262, 1263 c.c., come contenente anche un contratto preliminare rafforzato di vendita di partecipazioni sociali" (Tribunale di Milano, 27.06.2018).

Organi sociali e soluzione dei conflitti

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Gli organi sociali sono di solito composti in maniera proporzionale alla partecipazione di ciascun partner.

L'aspetto gestionale – recte: delle regole del processo decisionale e di soluzione dei conflitti – non è di poco conto. I soci di minoranza – garantiti dal diritto di veto e dal voto unanime – possono bloccare l'attività della società: in mancanza di un accordo si raggiunge una posizione di stallo, denominata deadlock. I rimedi tipici, nell'esperienza internazionale, sono il cooling off (ossia il "congelamento" della questione, che viene rimandata ad una successiva riunione dell'organo con l'impegno, per ciascuno, di cercare e valutare soluzioni); il move up (si demanda la decisione al board of directors); la clausola side-move (in caso di stallo anche dopo l'applicazione del move up, si demanda la questione ad un esperto terzo). Laddove nessuna delle opzioni attivate riuscisse a risolvere la deadlock, normalmente gli statuti prevedono la termination clause: che non rappresenta necessariamente la dissoluzione della JV, che potrebbe continuare ad essere operativa e produttiva, ma l'uscita di uno dei venturers (way out clause).

Un esempio molto diffuso è il meccanismo denominato "roulette russa", in base al quale ciascuna parte può notificare all'altra la propria intenzione di comprarne la partecipazione (o di vendere la propria) ad un prezzo liberamente determinato dall'offerente. L'altra parte avrà la facoltà, a propria discrezione, di accettare l'offerta o di procedere all'acquisto della partecipazione del primo offerente (o alla vendita della propria, a seconda di come l'offerta era originariamente formulata) al medesimo prezzo per azione originariamente offerto. L'incertezza dell'originario proponente riguardo a chi subirà il prezzo offerto per la compravendita dovrebbe garantire che lo stesso sia determinato in modo equo.

>> Leggi anche La clausola della roulette russa

Il Tribunale di Roma ha ritenuto valida la clausola in esame, qualificandola come un patto parasociale atipico, valido e rispondente a interessi meritevoli di tutela (Tribunale di Roma, 19.10.2019 n. 1708).


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