|
Data: 24/10/2019 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – La vendita e la somministrazione di alcool, in Italia, soggiacciono a una disciplina puntuale e stringente, che pone delle regole ben precise per tutelare la sicurezza lungo le strade.
La normativa[Torna su]
Tale disciplina, in particolare, è contenuta nel decreto legge n. 117/2007, recante "Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione", e più precisamente nell'articolo 6. Si occupa di vendita e somministrazione di alcool anche l'articolo 14 della legge quadro in materia di alcool e problemi alcool correlati (n. 125/2001). Entrambe tali previsioni sono state modificate dalla legge n. 120/2010. Vediamo, nel dettaglio, cosa prevedono. Stop alla vendita di alcolici dalle 3 alle 6[Torna su]
Innanzitutto, ai titolari e ai gestori di pubblici esercizi (bar, ristoranti, sale giochi, stabilimenti balneari, etc.) è fatto divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6, a meno che il questore non abbia disposto diversamente per particolari esigenze di sicurezza. Tale divieto riguarda anche gli esercizi dove si svolgono, in qualsivoglia modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento o svago, sia musicali che danzanti (ad esempio le discoteche), nonché coloro che somministrano bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici (si pensi alle sagre) o in circoli gestiti da persone fisiche, enti o associazioni. Il limite, tuttavia, non vale nella notte di Capodanno (tra il 31 dicembre e il 1° gennaio) e nella notte di Ferragosto (tra il 15 e il 16 agosto). Limiti alla vendita di alcool per gli esercizi di vicinato[Torna su]
Gli esercizi di vicinato (ovverosia i negozi con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati), invece, non possono vendere bevande alcoliche e superalcoliche per un arco temporale ancora più esteso, ovverosia dalla mezzanotte alle sei del mattino. Anche in questo caso fa eccezione l'ipotesi in cui il questore stabilisca dei diversi limiti per particolari esigenze di sicurezza e il divieto non opera nella notte di Capodanno e nella notte di Ferragosto. Obblighi per i locali aperti dopo mezzanotte[Torna su]
In ogni caso, i locali che proseguono le proprie attività anche dopo la mezzanotte devono ottemperare a specifici obblighi. Innanzitutto, devono avere presso almeno un'uscita un etilometro di tipo precursore chimico o elettronico, messo a disposizione di tutti i clienti che, avendo assunto alcool, vogliano verificare il proprio stato di idoneità alla guida. Inoltre, all'entrata, all'interno e all'uscita devono esporre delle apposite tabelle nelle quali:
Disposizioni per gli stabilimenti balneari sulla vendita e somministrazione di alcool[Torna su]
L'articolo 6 detta poi delle particolari disposizioni per gli stabilimenti balneari muniti di apposita licenza, ai quali è consentito svolgere, nel pomeriggio, delle particolari forme di intrattenimento e svago danzante durante le quali somministrare anche bevande alcoliche. Tale possibilità si estende a tutti i giorni della settimana e deve essere sfruttata, oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia e degli eventuali regolamenti e ordinanze comunali, tenendo conto che la stessa si estende dalle ore 17 alle ore 20. Vendita e somministrazione di alcool sulle autostrade[Torna su]
Altri divieti sono stabiliti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sulle atuostrade. In particolare, nelle aree di servizio non è possibile vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 2 alle ore 6 e la loro somministrazione è sempre vietata. Le bevande alcoliche, invece, non possono essere somministrate dalle ore 2 alle ore 6. Disciplina su vendita e somministrazione di alcool: le sanzioni[Torna su]
Per chi non rispetta il divieto di vendere e somministrare alcool dalle ore 3 alle ore 6 e per gli esercizi di vicinato e gli stabilimenti balneari che non tengono conto dei limiti di orario per gli stessi previsti è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 5mila a 20mila euro. Se, poi, nel corso del biennio sono state contestate due distinte violazioni, è prevista la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o dell'esercizio dell'attività stessa per un periodo che va da minimo sette a massimo trenta giorni. Meno grave è la sanzione prevista per i locali che non ottemperano agli obblighi di dotarsi di etilometro e di esporre le tabelle informative sopra descritte: per essi è infatti prevista "solo" la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 300 a 1.200 euro. Con riferimento ai divieti imposti alle aree di servizio, le sanzioni previste sono:
Se le violazioni sono reiterate nell'arco di un biennio è prevista la sospensione della licenza relativa alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per trenta giorni. |
|