Data: 27/10/2019 14:30:00 - Autore: Adriana Scamarcio
Avv. Adriana Scamarcio - L'iperconnessione sui social network ha un nome: "FOMO" e consiste nella spasmodica necessit� di essere sempre connessi alla realt� virtuale.
Tale uso incessante, se da un lato pu� provocare seri problemi di inclusione del singolo nella societ� reale, dall'altro pu� essere considerato un valido strumento, per i professionisti e non solo, di farsi pubblicit� e di diffondere le proprie abilit� in qualsiasi parte del mondo con un solo click.
Tale tipo di processo riguarda anche il settore dell'Avvocatura, rappresentando il nodo centrale della sua modernizzazione, al punto tale da richiedere una specifica regolamentazione della materia dal punto di vista deontologico.

L'intervento del Cnf

Qualche tempo fa, il divieto dell'utilizzo dei siti web nel caso di reindirizzamento di contenuti di carattere commerciale e/o pubblicitario appariva alquanto illogico e anacronistico, tuttavia, recentemente, un intervento del Consiglio Nazionale Forense ha introdotto una modifica consentendo, seppur in maniera limitata e controllata, l'utilizzo degli stessi.
In particolare, la nuova formulazione dell'art. 35 del C.d.f. (approvato dal CNF il 23 ottobre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n�. 102 del 3 maggio 2016), rappresenta un passaggio molto importante al fine di confermare che il rispetto di un'etica non pu� essere considerata sacrificabile neanche di fronte a possibili scenari economici pi� accattivanti.

Il nuovo art. 35 del Codice Deontologico

Il testo nuovo testo recita, infatti, al primo comma: "L'avvocato che d� informazioni sulla propria attivit� professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verit�, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale".
La delibera del 22 gennaio 2016 ha provveduto a modificare il predetto comma inserendo l'inciso: "quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse".
La modifica � tesa a chiarire la portata dell'art. 35, che disciplina il dovere di corretta informazione, eliminando il riferimento specifico ai siti web e ammettendo la stessa purch� avvenga nel rispetto dei doveri di verit�, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza.

La presenza sui social network

Quindi, mentre in passato, era previsto che l'avvocato potesse usare, a fini informativi, siti web con domini propri e senza alcun reindirizzamento, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, oggi � prevista la possibilit� per il professionista di utilizzare un profilo Facebook, Linkedin o Twitter appoggiandosi sempre su un dominio appartenente ad una societ� esterna, ovvero quella titolare del social network.
L'indirizzo del sito web non dovrebbe indicare altri nomi se non quello dell'avvocato o del suo studio o della societ� di avvocati.
L'avvocato, inoltre, pu� utilizzare un profilo Facebook o simili per scopi personali o familiari purch� non sia rivolto a dare informazioni sulla sua attivit� professionale, anche se, in ogni caso, non � esonerato dall'obbligo di improntare la sua condotta sui caratteri della dignit� e decoro.
In una societ� sempre pi� assediata da cambiamenti di natura sostanziale e interventi legislativo a livello processuale, anche la categoria degli avvocati sta perdendo sempre pi� quella caratteristica nobile di cui godeva un tempo, in questo contesto anche il problema della pubblicit� e delle varie forme di ricerca della clientela rappresenta un nodo di principale interesse.
Occorre capire fino a che punto tale processo potr� arrecare danni alla categoria dei dei professionisti legali, erodendo gli antichi dogmi, rendendo la stessa sempre pi� simile a quella degli imprenditori commerciali.

Le norme europee

Anche a livello europeo, infatti, l'art. 24 della Direttiva CE n�. 123/2006 dispone che : "gli stati membri provvedono affinch� le comunicazioni commerciali che emanano delle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformit� del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignit� e l'integrit� della professione nonch� il segreto professionale, nel rispetto della specificit� di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate".
Il Decreto Legislativo n. 59 del 26.3.2010 ha attuato tale direttiva riportando le medesime indicazioni all'art. 34.
Un ulteriore intervento del CNF ha modificato anche l'art. 35, inserendo al primo comma il seguente inciso: "quale che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse", pertanto, il nuovo art. 35 dispone che: "l'avvocato che d� informazioni sulla propria attivit� professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verit�, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale"; nel medesimo intervento � stato eliminato al comma 9, il quale stabiliva che : "l'avvocato pu� utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a s�, allo studio legale associato o alla societ� di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso".
Inoltre, � stato eliminato anche il successivo comma 10 che prevedeva: "l'avvocato � responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non pu� contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito".
In altre parole, qualsiasi mezzo � ammesso, quindi, anche i siti web con o senza reindirizzamento, purch� il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei giusti doveri di verit�, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
A spazzar via qualsiasi dubbio interpretativo su questo punto, sono benvenute le abrogazioni citate in precedenza, fermo restando che ogni contegno sia ispirato al decoro e alla dignit�.
Resta, per ultimo, di dubbia interpretazione se sia o meno corretto l'inserimento nel sito di banner o link.

Conclusioni

In conclusione � arrivato il momento che anche gli studi legali valorizzino questa grande opportunit� di comunicazione e networking, differenziandosi verso un progresso tecnologico, sicuramente � giusto che i principi cui � ispirato il Codice deontologico maturino con i tempi, non sarebbe opportuno difendere ad oltranza un'idea pressocch� ottocentesca, ma resta comunque salvo l'obbligo per l'avvocato di rispettare i doveri di verit�, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, connessi alla professione legale.

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