Data: 26/10/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Non spetta alla ex moglie che ha deciso di cessare la sua attivit� libero professionale di avvocato per insegnare al fine di occuparsi dei figli minori, l'aumento dell'assegno di mantenimento che l'ex marito deve corrisponderle per la prole. A stabilirlo � l'ordinanza n. 26593/2019 della Cassazione (sotto allegata), che respinge il ricorso avanzato dalla ex moglie perch� nel contestare la sentenza del giudice d'Appello non specifica le contestazioni relative alla valutazione della sua situazione reddituale.

La vicenda processuale

[Torna su]

Il Tribunale dichiara la separazione di due coniugi, dispone l'affido condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale. A carico dell'ex marito viene posto un assegno mensile di 2000 euro per il mantenimento dei figli e uno di 1.500 euro per la ex moglie.

La Corte d'Appello rigetta il ricorso con cui la ex moglie chiede che l'assegno per il mantenimento per i figli sia portato a 3000 euro mensili e che vengano poste totalmente a carico del marito, e non nella misura dell'80%, le spese straordinarie per la prole. Per il giudice di secondo grado infatti la somma stabilita dal giudice di primo grado per il mantenimento dei figli � congrua, in relazione ai redditi dei coniugi (l'uomo � dirigente d'azienda con stipendio annuo di 130.000 euro, mentre la moglie � insegnate precaria).

Ricorre in Cassazione la ex mogli lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c relativamente alla valutazione della prova della sua situazione reddituale.

Le contestazioni sulla situazione reddituale

[Torna su]

La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile con ordinanza n. 26593/2019. La donna nel ricorso non contesta infatti la decisione della Corte per quanto riguarda l'applicazione del criterio sancito dall'art. 148 c.c. "secondo cui i genitori devono concorrere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacit� di lavoro professionale o casalingo."

Ella contesta piuttosto l'affermazione del giudice di secondo grado secondo la quale la donna "nell'attualit�, sulla base dei risconti forniti dalla controparte all'udienza del 19 gennaio 2017, risulta prestare attivit� di lavoro quale docente di economia e diritto presso il liceo scientifico X, circostanza che la parte non aveva rappresentato in giudizio e il cui corrispettivo economico non risulta pertanto noto."

Niente aumento per i figli alla ex avvocata che insegna per curare la prole

[Torna su]

Gli Ermellini per� respingono le doglianze della ricorrente perch� non contraddice nello specifico le ragioni del contrasto di tali affermazioni con gli articoli 115, 116 e 214 c.p.c relativamente all'art 360 n. 4 c.p.c. La Corte in effetti si � limitata a rilevare come la donna ha svolto dal 2006 al 2008 attivit� libero professionale di avvocata, cessata nel 2009, anno in cui � nato il secondo figlio e in cui la societ� per cui lavorava si � trasferita, fatto che ha le reso impossibile conciliare lavoro e impegni familiari. Il giudice ha anche dato atto dello svolgimento dell'attivit� di docente, senza rilevare nulla sul reddito percepito e sulla stabilit� di questo impiego. E' evidente quindi che per quanto riguarda il documento prodotto all'udienza del 19 gennaio 2017, la Corte ha ritenuto rilevante, non per� in via esclusiva, tale documento e ha ritenuto superfluo indagare ulteriormente sulla situazione reddituale della donna.

In conclusione quindi non spetta un assegno pi� alto per il mantenimento dei figli alla ex moglie se la stessa ha scelto di cessare l'attivit� libero professionale di avvocato per insegnare in un liceo, anche se la sua situazione lavorativa � precaria.

Leggi anche Il mantenimento dei figli minori


Tutte le notizie