Data: 27/10/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del codice della strada possono essere pagate in misura ridotta se il contravventore vi provvede entro il quinto giorno successivo alla contestazione della violazione o alla notificazione del verbale.

La riduzione � pari al 30% e l'importo ridotto � sempre indicato nel verbale, accanto all'importo "intero".

Riduzione sanzioni al 30%: da quando decorre il termine

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Si � detto che la decorrenza iniziale del termine di cinque giorni entro il quale la sanzione pu� essere pagata in misura ridotta decorre dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale.

La contestazione, infatti, pu� essere immediata o differita: nel primo caso la decorrenza coincide con la contestazione stessa, nel secondo caso occorrer� attendere la notifica.

Verbali recapitati per posta

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Se il verbale � inviato per posta ma il destinatario, al momento della consegna, risulta assente, il termine di cinque giorni inizier� a decorrere dall'effettivo ritiro del documento presso l'ufficio postale.

Tuttavia, a tal fine il ritiro deve avvenire al massimo entro il decimo giorno di deposito. Infatti, i cinque giorni decorrono comunque, a prescindere dal ritiro o meno del verbale, a partire dal decimo giorno successivo all'inizio della giacenza presso l'ufficio postale.

Pagamento ridotto del 30%: quando non si applica

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Va infine precisato che la riduzione del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni del codice della strada non si applica sempre ma in alcuni casi � esclusa.

In particolare non � possibile beneficiarne se la violazione determina l'applicazione, oltre che della sanzione pecuniaria, anche della confisca del veicolo e del relativo sequestro.

La riduzione del 30%, poi, non si applica in caso di violazioni che determinano anche la sospensione della patente di guida.

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