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Data: 02/11/2019 12:30:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nell'ambito del diritto d'autore italiano si sente spesso parlare del compenso per "copia privata", una disciplina che negli ultimi anni è stata al centro di un dibattito particolarmente vivace e nel quale si sono innestate diverse decisioni anche provenienti dalla giustizia dell'Unione Europea. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e in che modo ha inciso la giurisprudenza.
Come funziona il compenso per copia privata?[Torna su] Istituito dalla L. n. 93/1992 ("Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro"), questo rappresenta un compenso che spetta a chi crea opere d'ingegno e che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memoria in cambio della possibilità di effettuare "copie private" di opere protette dal diritto d'autore. In pratica, si prevede che il compenso sia incluso direttamente nel costo del supporto di memoria che può di fatto essere utilizzato per effettuare una copia dell'opera. Si pensi, ad esempio, agli apparecchi di registrazione audio e video, quali tra gli altri pc, smartphone o alle memorie digitali, lettori mp3, hard disk, chiavette USB, e così via, tramite i quali è di fatto possibile registrare copie di opere tutelate, ovvero scaricare e archiviare musica o video. La disciplina del compenso per copia privata ha subito nel tempo diverse modifiche ad esempio a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 68/2003, in attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Importo e pagamento del compenso[Torna su] Tra le innovazioni più recenti emerge quella operata dal D.M. 20 giugno 2014 che ha rideterminato la misura dei compensi di copia privata, ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41 (provvedimento che stabilisce l'ammontare del compenso). Il pagamento viene previsto per compensare gli autori e tutta la filiera dell'industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle riproduzioni private di opere protette dal diritto d'autore realizzate con idonei dispositivi o apparecchi. Il compenso viene riscosso dalla SIAE che si occupa poi di ripartirlo ad autori, produttori e artisti. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti idonei alla registrazione di fonogrammi e videogrammi, ma appare evidente come giunga a pesare anche sul consumatore finale che acquista gli apparecchi. Il diritto di copia privata è conglobato dal produttore nel prezzo e l'onere corrispondente è in pratica sostenuto dall'acquirente finale, ovvero dall'utente privato che paga tale prezzo, : il compenso per copia privata è, infatti, costituito da una quota del prezzo versato dall'acquirente al rivenditore, dunque il prelievo avviene a monte ma viene scaricato a valle. Copia privata e giurisprudenza della CGUE[Torna su] Questo contributo riscosso dalla SIAE è stato assai discusso ed è giunto in diverse occasioni innanzi ai giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: questi hanno contestato la disciplina italiana per non aver previsto disposizioni atte a esonerare dal pagamento del prelievo per copia privata i produttori e gli importatori che avessero dimostrato come gli apparecchi e i supporti fossero stati acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato. Nel dettaglio, (sent. C-110/15) la Corte ha chiarito che osta il diritto dell'Unione europea osta a una normativa nazionale che subordini l'esenzione dal pagamento del prelievo per copia privata alla conclusione di accordi tra un ente e i debitori del compenso e le loro associazioni di categoria e che stabilisca che il rimborso di detto prelievo possa essere chiesto solo dall'utente finale di tali apparecchi e supporti. Decidendo nella causa C-37/16, invece, la CGUE ha ha dichiarato fuori dal campo di applicazione dell'IVA i compensi pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi ed apparecchi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi. Per i magistrati, l'equo compenso per copia privata non costituisce il controvalore diretto di una prestazione qualsiasi, poiché è legato al pregiudizio subìto da tali titolari per la riproduzione delle loro opere protette, effettuata senza autorizzazione, dunque la quota prezzo volta a tale indennizzo non possiede quel requisito oggettivo richiesto dalla Direttiva IVA, necessario per il suo assoggettamento all'imposta. Esenzione copia privata: come funziona?[Torna su] Le conclusioni dei magistrati di Lussemburgo sono state fatte proprie anche dal Consiglio di Stato (sent. n. 4938/2017) secondo cui dovrebbero essere previsti casi e modi di esenzione ex ante dal pagamento della "copia privata" in caso di apparecchi e supporti acquistati da soggetti diversi dalle persone fisiche per scopi manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie per uso privato, e di rimborso della "copia privata" anche a favore del produttore e dell'importatore, secondo criteri oggettivi e trasparenti. Infine, deve registrarsi quanto recentemente stabilito dal decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali del 18 giugno 2019 che, nel disciplinare la materia dell'esenzione, ha chiarito che il compenso non è dovuto in caso di uso di apparecchi e supporti di registrazione manifestamente estraneo a quello della realizzazione di copie di fonogrammi e di videogrammi per uso privato, ivi incluso l'uso esclusivamente professionale. Nel dettaglio, vengono considerati, tra gli altri, esenti dal compenso una serie di apparecchi tra cui quelli utilizzati per svolgimento di attività professionale di diagnostica strumentale in campo medico, oppure le consolle per videogioco qualora non sia presente o sia stata inibita tecnicamente la funzione di duplicazione di fonogrammi e di videogrammi. Negli altri casi sarà necessario presentare un'apposita istanza alla SIAE volta a dimostrare che l'apparecchio è destinato a un utente professionale e la stessa SIAE si occuperà di verificare la sussistenza dei presupposti per l'esenzione. |
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