Data: 03/11/2019 20:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Dal 27 ottobre 2019 è ufficialmente entrato in vigore il nuovo "Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio" (qui sotto allegato) deliberato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 12 luglio 2019.

Il provvedimento sostituisce integralmente il previgente Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio approvato dal Consiglio con delibera del 22 maggio 2015.
Le modifiche, spiega il CNF nella relazione illustrativa, si sono rese necessarie, a distanza di circa quattro anni di vigenza del regolamento, in ragione delle numerose segnalazioni pervenute dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e da singoli avvocati inseriti nell'elenco unico nazionale tenuto dal Consiglio Nazionale.

Obbligo formativo

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Come noto, la domanda di permanenza nell'elenco unico nazionale va presentata annualmente con contestuale autocertificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo, che non potrà riguardare, come da normativa di settore, il triennio precedente alla presentazione della domanda, ma esclusivamente l'anno antecedente a quello della richiesta.
Il nuovo regolamento prevede che che l'obbligo formativo si intende assolto quando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta di inserimento nell'elenco unico nazionale ovvero in quello precedente la richiesta di permanenza, abbia conseguito almeno n. 15 crediti formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie secondo quanto previsto dal Regolamento n. 6/2014 sulla "Formazione continua".

Aggiornamento in materia penale

Per l'aggiornamento in materia penale, si prevede che il corso debba svolgersi in un arco temporale di ventiquattro mesi e, in caso di superamento dell'esame, la commissione esaminatrice dovrà rilasciare un attestato nel quale dovrà essere specificamente precisato che il corso, della durata di almeno 90 ore, ha avuto durata biennale (24 mesi).

Nuova piattaforma informatica gestionale

Il nuovo Regolamento informatizza tutta la procedura inerente le modalità attraverso le quali deve essere presentata la domanda sia di inserimento che di permanenza.
Per attestare la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno 10 udienze penali (dibattimentali o camerali) nel medesimo anno cui la richiesta di inserimento si riferisce (dal 1° gennaio al 31 dicembre), l'interessato dovrà compilare una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, esclusivamente per il tramite di una nuova piattaforma informatica gestionale.
Tale piattaforma, acquistata dal Consiglio Nazionale, risulta ancora in fase di predisposizione e andrà a regime entro la fine del mese di gennaio 2020. Dalle udienze "certificabili" vanno escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.
Per facilitare la procedura di redazione e inoltro delle domande di inserimento e permanenza nell'elenco unico nazionale, la Commissione Difesa di Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato del Consiglio Nazionale, oltre a dotarsi di un nuovo sistema gestionale più semplice e intuitivo, ha predisposto tutti gli schemi di domanda ed autocertificazione per i richiedenti, e i modelli di parere che il Consiglio dell'Ordine è tenuto ad esprimere sia sulle richieste di iscrizione che su quelle di permanenza.
I predetti moduli sono stati inseriti nella piattaforma gestionale, dunque non sarà necessario procedere con allegazioni cartacee. Il CNF rappresenta che la "nuova" piattaforma informatica gestionale sarà molto intuitiva, consentendo all'istante di presentare la domanda semplicemente compilando form online predefiniti.

Sospensione dai singoli turni

Le liste dei difensori di ufficio saranno tenute e gestite dai COA. Per garantire la continuità della difesa di ufficio, i COA in caso di richiesta dell'iscritto potranno deliberare la sospensione dai singoli turni con riferimento alla sola lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti e solo in presenza di giustificato motivo addotto e comprovato dall'istante.

Niente limiti alla sostituzione processuale

Il nuovo Regolamento ha eliminato il previgente obbligo che stabiliva che il difensore d'ufficio, ove impedito a partecipare a singole attività processuali, fosse tenuto ad incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco unico nazionale o che avesse conseguito il titolo di specialista in diritto penale.
La norma, non recepita nel codice deontologico, si pone infatti in contrasto con l'art. 102 c.p.p., norma di rango primario, che non pone alcuna limitazione alla sostituzione processuale. Ancora, è stata elimianta l'indicazione previgente che prevedeva l'impossibilità per il difensore di ufficio di accettare incarichi che non fosse in grado di svolgere adeguatamente.
La norma si poneva in evidente contrasto con il principio di obbligatorietà di prestare patrocinio del difensore di ufficio, che non può essere oggetto di rinuncia da parte di quest'ultimo, il quale solo in caso di giustificato motivo, può essere sostituito (art. 97 comma 5 c.p.p.).

Difesa d'ufficio innanzi alla Cassazione

Il nuovo testo ha regolamentato la difesa di ufficio innanzi la Suprema Corte di Cassazione. Il Consiglio Nazionale Forense e la Cassazione hanno elaborato un sistema di scelta del difensore che permette alla Corte medesima l'estrazione del difensore attraverso un algoritmo di rotazione che consente di assicurare che tutti i difensori inseriti nell'elenco tenuto dal Consiglio Nazionale possano essere, a turno, essere selezionati.
Potranno scriversi nell'elenco dei difensori di ufficio avanti alla Cassazione gli avvocati abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori che attestino, mediante autocertificazione, di avere partecipato, nel medesimo anno in cui la richiesta viene presentata, ad almeno 3 udienze penali avanti alla Corte, ovvero di avere curato la redazione di almeno 3 ricorsi vertenti su materie penali ex art. 606 c.p.p.
Ai fini dell'inserimento nella lista il richiedente dovrà altresì attestare, mediante autocertificazione:
a) di non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate con provvedimento definitivo nei 5 anni precedenti la domanda;
b) di avere adempiuto, nell'anno precedente la domanda, all'obbligo formativo di cui all'art. 11 legge 247/2012.

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