Data: 01/11/2019 15:00:00 - Autore: Luisa Camboni
Chi commette un reato, si sa, deve subire un procedimento penale che, il più delle volte, ha un iter assai lungo con l'alto rischio che questo si concluda con una sentenza di condanna a scontare una pena detentiva. Vista la lungaggine dei processi, il Legislatore ha introdotto i cosiddetti "procedimenti speciali", ovvero quei riti caratterizzati da differenze tecniche rispetto al procedimento "ordinario"; differenze tendenti tutte a facilitare i meccanismi processuali o ad abbreviare la durata del processo mediante forme di definizione anticipata, rispetto alle forme del giudizio dibattimentale.
L'ultimo procedimento speciale introdotto è quello della sospensione del procedimento con messa alla prova previsto sia per i minorenni, che per i maggiorenni.

Messa alla prova: in cosa consiste?

La sospensione del procedimento con messa alla prova è un procedimento speciale che consente ad una persona - indagata o imputata - di evitare la condanna scegliendo di aderire ad un progetto che consiste nello svolgimento di un lavoro di pubblica utilità e la riparazione o il risarcimento del danno alla persona offesa. In altri termini, colui che deve subire un processo penale può scegliere (si noti bene in determinati casi) di evitare di affrontare il processo sottoponendosi ad un progetto rieducativo all'esito del quale, se il Giudice lo valuterà positivamente, verrà dichiarato estinto il reato commesso.

Messa alla prova: perché si parla di sospensione del procedimento?

Perché nel momento in cui il soggetto indagato o imputato sceglie di aderire alla procedura di messa alla prova il procedimento rimane sospeso/congelato per tutta la durata del periodo, durata che non può superare 1 anno o 2 anni. Durante la sospensione anche la prescrizione non decorre.

Come va fatta la richiesta

Quando l'indagato o l'imputato maggiorenne può fare richiesta della sospensione del procedimento con messa alla prova? In che modo deve essere formulata la richiesta di messa alla prova?

La richiesta può essere formulata nei seguenti casi:

- nei procedimenti per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

- per i delitti per i quali si procede a citazione diretta a giudizio secondo il codice di procedura penale e per i quali è competente il giudice in composizione monocratica (per esempio: violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale…).

La sospensione con messa alla prova può essere chiesta per iscritto o oralmente dal difensore munito di procura speciale:

- all'udienza preliminare, fino alla discussione;

- nel giudizio direttissimo, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

- nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

- se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, entro il termine di 15 giorni dalla notifica;

- nel caso di notifica di decreto penale di condanna, insieme all'atto di opposizione.

Messa alla prova: può essere chiesta nella fase delle indagini preliminari?

E' consentito anche alla persona indagata fare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova nella fase delle indagini preliminari. In questa fase l'istanza va formulata al Giudice per le indagini preliminari il quale deve prima ottenere il consenso da parte del Pm. Se il Pm presta il consenso, il Giudice concede la messa alla prova, in caso contrario rigetta l'istanza.

Messa alla prova: può essere concessa più di una volta?

Il procedimento di sospensione con messa alla prova non può essere concesso più di una volta. Il Giudice, infatti, prima di concederla deve verificare che l'imputato non ne abbia già beneficiato.

Sospensione con messa alla prova: cosa valuta il giudice?

Una volta effettuata la richiesta di messa alla prova, il Giudice deve valutare se concederla o meno.

E, ancora, il Giudice prima di concederla può acquisire, tramite la Polizia Giudiziaria, i Servizi Sociali o altri Enti Pubblici, informazioni che ritiene utili circa le condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato. Infine, il Giudice dovrà ritenere idoneo il programma di trattamento presentato che l'imputato dovrà seguire.

Messa alla prova: contenuto dell'istanza

L'istanza di messa alla prova deve contenere in modo dettagliato il percorso rieducativo che l'indagato o imputato deve intraprendere. All'istanza deve essere allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE).

Messa alla prova: può essere revocata?

Il Giudice ha il potere di revocare la messa alla prova con propria ordinanza nei seguenti casi:

- in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità;

- in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto doloso ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Avverso l'ordinanza di revoca è possibile ricorso per cassazione per violazione di legge.

Si noti bene: in caso di revoca della messa alla prova il processo sospeso riprende il suo corso naturale.

In conclusione, terminato il periodo di sospensione se il Giudice ritiene che la prova abbia dato esito positivo con sentenza dichiara estinto il reato; in caso contrario dispone con ordinanza che il processo riprenda.


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