Data: 03/11/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Cassata la pronuncia della Commissione tributaria di secondo grado, la Cassazione, con ordinanza n. 27298/2019 (sotto allegata) rinvia allo stesso giudice tributario, ma in diversa composizione. Nel pronunciarsi nuovamente sul ricorso del contribuente però dovrà attenersi al principio secondo cui la procura speciale al difensore per il primo grado, contenente la formula per "ogni fase del giudizio", in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato anche al grado d'appello.

Appello illegittimo per difetto della procura ad litem

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Un contribuente ricorre in Cassazione avverso la sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità, per difetto di procura ad litem, dell'appello proposto nei confronti di una sentenza della Commissione tributaria di II grado, che ha altresì rigettato l'impugnazione avanzata contro un avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2001.

Per quanto riguarda la procura ad litem che avrebbe provocato l'inammissibilità dell'appello, emerge che la stessa è stata rilasciata dal contribuente appellante "a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio con la seguente letterale formulazione: Il sottoscritto (...), delega a rappresentalo e difenderlo in ogni fase del giudizio il Dr. (…) Dottore Commercialista, conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti..."

La procura "in ogni sua fase" non vale anche per l'appello

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La Commissione tributaria di II grado dichiara inammissibile l'appello per difetto di rappresentanza processuale in appello. La procura ad litem conferita a margine del ricorso introduttivo di primo grado necessita della formula "in ogni sua fase e grado"affinché possa considerarsi valida anche per l'appello.

Come precisato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 3537/2002 "la procura speciale al difensore abilitato all'assistenza tecnica davanti al Giudice tributario, rilasciata in primo grado con riferimento all'intero giudizio "in ogni sua fase e grado", esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello" superando in questo modo la presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c.

Se la procura contiene la formula "in ogni fase" si estende all'appello

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La Cassazione, al termine di una complessa motivazione ricca di richiami giurisprudenziali, con l'ordinanza n. 27298/2019 cassa la sentenza impugnata relativamente ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria di II grado in diversa composizione, che nel pronunciarsi dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "La procura speciale al difensore abilitato all'assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad -ogni fase del giudizio-, in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all'appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell'art. 83, comma 4, c.p.c.,applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992."

Come spiegato in motivazione infatti quando si parla di "fase" in riferimento a un giudizio, deve intendersi come sinonimo di grado del processo, per cui non presenta quel carattere delimitativo che gli è stato attribuito nella sentenza impugnata.


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