Data: 05/11/2019 15:20:00 - Autore: Marco Sicolo
Avv. Marco Sicolo - La depressione è ormai pacificamente considerata una patologia a tutti gli effetti, sebbene nel sentire comune i disagi psichici siano ancora alle volte sottovalutati.

Configurando una vera e propria patologia, la depressione può essere valutata per il riconoscimento dell'invalidità civile.

Depressione: quando spetta l'invalidità civile

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Come noto, l'invalidità civile è una condizione che viene riconosciuta quando ricorre una riduzione della capacità lavorativa in capo al soggetto affetto da determinate patologie.

Affinché la depressione possa dar diritto alle prestazioni e agevolazioni previste dalla legge, è necessario che la riduzione della capacità lavorativa che ne deriva venga accertata da una commissione medica, al termine dell'iter di riconoscimento dell'invalidità civile.

Come si ottiene l'invalidità civile per depressione

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A tal fine, quindi, l'interessato deve preliminarmente sottoporsi a visita presso il proprio medico di base, per il rilascio del c.d. certificato medico introduttivo.

Tale documento viene trasmesso all'Inps per via telematica. Allo stesso tempo, il richiedente dovrà trasmettere all'ente il modulo di domanda per l'invalidità civile.

L'Inps, quindi, fissa la data in cui l'interessato dovrà sottoporsi alla visita di accertamento sanitario davanti alla commissione medica presso l'Asl competente.

Quest'ultima verificherà la sussistenza della depressione o di altro disagio psichico e valuterà se e quanto la stessa limiti la capacità lavorativa del richiedente.

I punteggi di invalidità civile per la depressione

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A seconda del disturbo psichico riscontrato, al richiedente potrà essere riconosciuto un determinato grado di invalidità civile, e quindi di inabilità al lavoro.

A questo proposito occorre fare riferimento alle tabelle delle percentuali di invalidità di cui al Decreto Ministeriale emanato dal Ministero della Sanità in data 5 febbraio 1992.

Nel dettaglio, le percentuali di invalidità che possono essere riconosciute per patologie depressive sono le seguenti:

  • sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10%;
  • sindrome depressiva endoreattiva media: 25%;
  • sindrome depressiva endoreattiva grave: dal 31 al 40%;
  • sindrome depressiva endogena lieve: 30%;
  • sindrome depressiva endogena media: dal 41 al 50%;
  • sindrome depressiva endogena grave: dal 71 all'80%;
  • nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca di media entità: dal 21% al 30%;
  • nevrosi fobico ossessiva lieve: 15%;
  • nevrosi fobico ossessiva grave: dal 41% al 50%;
  • nevrosi ansiosa: 15%;
  • psicosi ossessiva: dal 71% all'80%.

Punteggi di invalidità per disturbi psichici

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Per completezza e affinità del tema, riportiamo i punteggi che possono essere riconosciuti, in base alle linee guida Inps per l'accertamento degli stati invalidanti, in relazione a determinati disturbi psichici:

  • disturbo amnesico persistente indotto da sostanze (tipo Korsakoff): 100%;
  • schizofrenia di tipo disorganizzato, catatonico, paranoide, non specificata (tab. b1-b2-b3, deficit lieve): 60%;
  • schizofrenia di tipo disorganizzato, catatonico, paranoide, non specificata (tab. b1-b2-b3, deficit moderato): 75%;
  • schizofrenia di tipo disorganizzato, catatonico, paranoide, non specificata (tab. b1-b2-b3, deficit grave): 100%;
  • schizofrenia residuale (tab. b1-b2-b3, deficit moderato): 75%;
  • schizofrenia residuale (tab. b1-b2-b3, deficit grave): 100%;
  • disturbo schizoaffettivo (tab. b1-b2-b3, deficit lieve): 50%;
  • disturbo schizoaffettivo (tab. b1-b2-b3, deficit moderato): 75%;
  • disturbo schizoaffettivo (tab. b1-b2-b3, deficit grave): 100%;
  • depressione maggiore, episodio ricorrente (tab. c1-c2, deficit lieve): dal 51% al 60%;
  • depressione maggiore, episodio ricorrente (tab. c1-c2, deficit moderato): dal 61% all'80%;
  • depressione maggiore, episodio ricorrente (tab. c1-c2, deficit grave): 100%;
  • disturbo bipolare i (tab. c1-c2, deficit lieve): dal 51% al 60%;
  • disturbo bipolare i (tab. c1-c2, deficit moderato): dal 61% all'80%;
  • disturbo bipolare i (tab. c1-c2, deficit grave): 100%;
  • disturbo bipolare ii e disturbo bipolare SAI (tab. c1-c2, deficit lieve): 45%;
  • disturbo bipolare ii e disturbo bipolare SAI (tab. c1-c2, deficit moderato): 60%;
  • disturbo bipolare ii e disturbo bipolare SAI (tab. c1-c2, deficit grave): 75%;
  • disturbi deliranti (paranoia, parafrenia, delirio condiviso, altri): 75%;
  • disturbo di panico senza agorafobia: 15%;
  • disturbo d'ansia generalizzato: 10%;
  • isteria: 15%;
  • disturbo da conversione: 15%;
  • disturbi fobici con limitazioni socio-relazionali: dall'11% al 20%;
  • agorafobia con disturbo di panico: 35%;
  • disturbo ossessivo-compulsivo: dal 31% al 40%;
  • disturbo distimico: dal 31% al 40%;
  • disturbo ciclotimico: dal 31% al 40%;
  • ipocondria con limitazioni socio-relazionali: dall'11% al 20%;
  • disturbi somatoformi: 15%;
  • disturbo di personalità paranoide: dal 25% al 35 %;
  • disturbo di personalità borderline: dal 25% al 35%;
  • disturbo di personalità schizotipico: 25%;
  • altri disturbi di personalità: 10%;
  • anoressia nervosa (tab. d, deficit lieve): 35%;
  • anoressia nervosa (tab. d, deficit moderato): 45%;
  • anoressia nervosa (tab. d, deficit grave): dal 75% al 100%;
  • bulimia nervosa non complicata: 20%;
  • disturbo psichico specifico non psicotico da danno cerebrale (tab. e. deficit lieve): dall'11% al 20%;
  • disturbo psichico specifico non psicotico da danno cerebrale (tab. e, deficit moderato): dal 21% al 30%;
  • disturbo psichico specifico non psicotico da danno cerebrale (tab. e, deficit grave): dal 31% al 40%;
  • ritardo mentale lieve (q.i.: da 50-55 a 70): dal 41% al 60%;
  • ritardo mentale di media gravità (q.i.: da 35-40 a 50): dal 61% all'80%;
  • ritardo mentale grave e profondo (q.i.: < 35-40): 100%.

Invalidità per depressione: le agevolazioni

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Ricordiamo che, riconosciuta la condizione di depressione e una riduzione della capacità lavorativa, in base al grado di invalidità e ricorrendo determinati requisiti, spettano diverse agevolazioni, quali:

Il ricorso in caso di mancato riconoscimento dell'invalidità

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Va anche ricordato, infine, che contro i provvedimenti della commissione medica competente e, nello specifico, in caso di esito non soddisfacente dell'accertamento sanitario per l'invalidità civile, l'interessato può adire il tribunale competente, depositando un ricorso giurisdizionale nel termine di sei mesi dal ricevimento del verbale definitivo.

Per ulteriori approfondimenti, v. la nostra Guida pratica all'invalidità civile


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