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Data: 04/11/2019 07:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Sarà in vigore dal prossimo 10 novembre il d.lgs. n. 125/2019 (sotto allegato), pubblicato in G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, che recepisce nel nostro ordinamento la V direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2018/843) e reca modifiche e integrazioni ai decreti legislativi n. 90 e 92 del 2017 a loro volta attuativi della direttiva (UE) 2015/849.
Antiriciclaggio: dal 10 novembre le nuove regole[Torna su] Il provvedimento mira a puntualizzare (e ampliare) le categorie di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendovi, tra l'altro, le succursali "insediate" degli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo). Vengono ampliati i poteri delle Autorità di vigilanza e lo scambio di informazioni tra le Autorità Nazionali. Ancora, vengono introdotti strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani. Organismi di autoregolamentazione: nuovi obblighi[Torna su] In particolare, quanto ai professionisti (avvocati, notai, ecc.) si prevede che gli organismi di autoregolamentazione interni agli ordini professionali (in pratica l'ente esponenziale rappresentativo di una categoria professionale), in base alle previsioni del decreto, debbano pubblicare, dandone preventiva informazione al Comitato di sicurezza finanziaria, una relazione annuale contenente i seguenti dati e informazioni: a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente; b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF; c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal decreto in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette. Antiriciclaggio: estesa la platea degli obbligati[Torna su] Si amplia la platea dei soggetti tenuti a osservare gli obblighi antiriciclaggio. In dettaglio, la disciplina viene estesa ai soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche o di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere, anche qualora tale attività sia effettuata da galleria d'arte o casa d'asta qualora il valore dell'operazione, anche se frazionata, sia pari o superiore a 10mila euro. Obbligati saranno anche coloro che conservano o commerciano opere d'arte, o agiscono da intermediario nel commercio, qualora tale attività sia effettuata all'interno di porti franchi e il valore dell'operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate, sia parti o superiore a 10mila euro. Soggetti agli obblighi antiriciclaggio saranno anche gli agenti d'affari che svolgono attività in mediazione immobiliare in presenza dell'iscrizione al Registro delle imprese, anche quando agiscono in qualità di intermediari nella locazione di un immobile (in quest'ultimo caso limitatamente alle operazioni per le quali il canone mensile è pari o superiore a 10mila euro). Infine, sono ricompresi anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale e i cambiavalute di monete virtuali (anche di monete virtuali con altre valute virtuali). Misure rafforzate di adeguata verifica[Torna su] Il decreto individua misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari dovranno attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi. Ad esempio, i soggetti obbligati dovranno assicurare che le proprie succursali stabilite in altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro. Ancora, agli obbligati viene richiesto, in base al rischio, di valutare se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o di altro Stato membro, qualora tali succursali o filiazioni si conformino alle politiche e alle procedure di gruppo. A tal fine il provvedimento introduce una serie di periodici controllo acquisizione di informazioni e segnalazioni. Estensione poteri autorità di vigilanza[Torna su] Al fine di esercitare la vigilanza sui gruppi, le autorità di vigilanza di settore potranno impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo complessivamente considerato o i suoi componenti, in relazione all'adempimento degli obblighi disciplinati dal decreto e dalla relativa disciplina attuativa. Disposizioni potranno essere impartire anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo. Inoltre sarà per loro possibile effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritengano necessari. In caso di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore cooperano con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio degli Stati membri in cui sono stabiliti gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo Ancora, le autorità di vigilanza di settore potranno richiedere alle autorità antiriciclaggio di altro Stato membro, di effettuare accertamenti presso gli intermediari bancari e finanziari controllati o le succursali del gruppo, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità delle verifiche; inoltre, su richiesta delle autorità competenti in materia di antiriciclaggio di altri Stati membri potranno effettuare ispezioni presso gli intermediari bancari e finanziari con sede legale in Italia ricompresi nella vigilanza sui gruppi di competenza delle autorità richiedenti. Per agevolare l'esercizio della vigilanza nei confronti di gruppi operanti in più Stati membri, le autorità di vigilanza di settore, sulla base di accordi con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio, definiscono forme di collaborazione e coordinamento, possono istituire collegi di supervisori e partecipare ai collegi istituiti da altre autorità. Deroga al segreto d'ufficio[Torna su] Il decreto legislativo precisa che le autorità di cui all'art. 21, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2017 (MEF, Autorità di vigilanza di settore, Unità di informazione finanziaria per l'Italia, Direzione investigativa antimafia, Guardia di finanza attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria) collaborano tra loro scambiando informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio. Cooperazione internazionale[Torna su] Il decreto rafforza la Cooperazione internazionale tra le autorità nazionali e quelle competenti degli altri Stati membri, per assicurare che lo scambio di informazioni e l'assistenza, necessari al perseguimento delle finalità antiriciclaggio, non siano impediti dall'attinenza dell'informazione o dell'assistenza alla materia fiscale, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale. Viene fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. Per l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF collaborano nell'ambito della cooperazione internazionale e scambiano le informazioni ottenute nell'ambito della predetta cooperazione. Titolare effettivo[Torna su] Quanto ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva, qualora il cliente sia una persona giuridica privata, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. In ogni caso, qualora dall'applicazione dei criteri previsti non sia consentito individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. Nucleo speciale polizia valutaria[Torna su] Viene consentito alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria. Nel dettaglio, l'autorità giudiziaria potrà richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e, per quanto attiene alla criminalità organizzata, anche alla Direzione investigativa antimafia, i risultati degli approfondimenti investigativi svolti sulle segnalazioni di operazioni sospette. Divieto prodotti moneta elettronica anonimi[Torna su] Coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il d.lgs. prevede che, a partire dal 10 giugno 2020, sarà vigente altresì il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi. |
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