|
Data: 04/11/2019 15:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi Avv. Francesco Pandolfi - Una persona, alcuni anni fa, veniva segnalata dalla Guardia di Finanza in quanto, mentre camminava a piedi, trovata in possesso di una piccola quantità di hashish. La revisione della patente[Torna su] L'Ufficio Territoriale del Governo -U.T.G.- invitava a colloquio l'interessato, il quale si impegnava per il futuro a non ripetere l'atto; l'ufficio, poi, applicava nei suoi confronti l'invito formale a non fare più uso della sostanza e proponeva all'Ufficio della Motorizzazione civile di disporre eventualmente la verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida. Di fatto, veniva disposta la revisione della patente di guida, il tutto peraltro mediante un atto formale privo della comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento. Il ricorso di primo grado[Torna su] Il fatto che la revisione sia stata concepita in questo modo, induce la persona in questione a presentare il ricorso amministrativo davanti il Tar che, per parte sua, accoglie la domanda cautelare proposta in quanto effettivamente l'atto formale è privo della necessaria comunicazione di avvio voluta dalla legge. Segue poi l'accoglimento del ricorso nel merito. Il ricorso di secondo grado[Torna su] Successivamente, vista la situazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impugna la sentenza del Giudice di prime cure, ritenendo che la dichiarazione del ricorrente, di essere consumatore occasionale di hashisc, avrebbe comunque richiesto un approfondimento preventivo rispetto alla decisione di disporre la revisione. Poichè l'art. 128 del Codice della strada, vigente alla data di accertamento del fatto, prevede l'adozione di quel provvedimento a tutela della sicurezza del traffico, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o l'idoneità tecnica secondo il Ministero l'atto adottato resta immune da critiche. La soluzione del caso[Torna su] Ebbene, senza soffermarci qui sull'evoluzione del quadro normativo di riferimento a partire dalla data di verificazione del fatto sino ad arrivare all'attualità, ciò che è utile segnalare è il fatto che la seconda sezione del Consiglio di Stato (sentenza n. 5868 pubblicata in data 26.08.2019), respingendo l'appello del Ministero stabilisce a chiare lettere come non ricorra alcun elemento di connessione dei provvedimenti amministrativi adottati con la conduzione di un veicolo da parte della persona chiamata in causa, in quanto colta nel possesso della sostanza quando camminava a piedi. Per sostenere quanto detto, i Magistrati rammentano il principio in forza del quale il sequestro di una sostanza stupefacente a carico di un soggetto non alla guida di un veicolo non costituisce circostanza di fatto idonea a giustificare l'adozione di una determinazione restrittiva come quella assunta, dal momento che l'episodio non può farsi ricadere nell'ambito applicativo delle disposizioni che regolano la materia contemplata dal codice della strada. Altre informazioni? Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi 3286090590 avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com |
|