Data: 06/11/2019 16:30:00 - Autore: Francesco Pandolfi
Avv. Francesco Pandolfi - Un tribunale amministrativo respinge il ricorso di una persona avverso l'annullamento in autotutela, da parte dell'amministrazione competente, della patente di guida rilasciata pochi giorni prima, dal momento che egli ha patteggiato una condanna penale per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. n. 309/90.
L'amministrazione si costituisce ovviamente nel processo avviato per difendere la legittimit� dell'operato.

La posizione del Consiglio di Stato

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Il Consiglio di Stato davanti il quale viene portato il dossier per l'esame del caso, pu� constatare che la sentenza appellata di fatto si � uniformata alla considerazione del carattere dovuto dell'annullamento in autotutela impugnato in primo grado, in mancanza del necessario presupposto di legittimit� costituito dal nullaosta prefettizio.
Dal canto suo, l'appellante invoca invece un'applicazione della norma conforme alla giurisprudenza costituzionale che, dopo la condanna subita dall'appellante ma prima della revoca impugnata, ha annullato la riforma legislativa che aveva equiparato droghe leggere e pesanti, allegando per questo una sentenza di primo grado di accoglimento di un'impugnativa simile.
Ebbene, secondo il parere del Supremo Consesso il ricorso � fondato.

La fondatezza del ricorso

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La fondatezza di questo ricorso si ricava dalla giurisprudenza di cui alla sentenza della Consulta n. 22 del 09.02.2018, che ha dichiarato la illegittimit� costituzionale dell'art. 120 C.d.s., laddove prevedeva un automatismo con riguardo alla revoca prefettizia della patente di guida in fattispecie come quella portata al vaglio del magistrati superiori.
La predetta sentenza, infatti, pur intervenendo con riferimento all'ipotesi della revoca, induce a ritenere la natura non vincolata della valutazione rimessa all'amministrazione in sede di autotutela.

In pratica

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In definitiva: l'appello � accolto sotto i profili della mancata valutazione della sussistenza di puntuali ed attuali ragioni che giustifichino la mancata concessione o il ritiro del titolo di guida per ragioni di pubblica sicurezza o incolumit� e del mancato rispetto della disciplina in tema di partecipazione dell'interessato al procedimento, non trattandosi di atto dovuto e a contenuto vincolato cos� come dedotto dal Tar e non avendo l'amministrazione evidenziato particolari ragioni d'urgenza in relazione alla pericolosit� dell'interessato.
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