Data: 25/09/2006 - Autore: Cristina Matricardi
Anche la violazione dei doveri che nascono dal matrimonio pu� essere fonte di risarcimento del danno. Ad enunciare il principio della esperibilit� del rimedio del risarcimerno ex art. 2043 questa volta � il Tribunale di Venezia (Terza Sezione 3 luglio 2006). Nella sentenza si chiarisce che il risarcimento � dovuto indipendentemente da una eventuale pronuncia di addebito in sede di separazione, giacch� � sufficiente che la condotta assunta da uno dei coniugi e posta in essere nella consapevolezza della sua attitudine a recare pregiudizio alla sfera dell'altro coniuge, sia contraria ai doveri matrimoniali e produttiva di un danno ingiusto. E' per� necessario accertare che fra la condotta illecita ed il danno accertato sussista un nesso di causalit� giuridicamente apprezzabile. Il giudice, si legge nella sentenza, deve innanzitutto accertare la obiettiva gravit� della condotta assunta dall'agente in violazione di uno o pi� dei doveri nascenti dal matrimonio compiendo una valutazione comparativa del comportamento di entrambi i coniugi nel contesto familiare. In in secondo luogo deve "verificare con speciale rigore la sussistenza di un danno oggettivo conseguente a carico dell'altro coniuge e la sua riconducibilit� in sede eziologica non gi� alla crisi coniugale in quanto tale, per s� di norma produttiva di uno stato di sofferenza psico-emotiva, affettiva e relazionale, oltre che talora di disagio economico e comportamentale a carico di almeno una delle parti, ma alla condotta trasgressiva, e perci� lesiva, dell'agente, proprio in quanto posta in essere in aperta e grave violazione di uno o pi� dei doveri coniugali".
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