Data: 06/11/2019 22:00:00 - Autore: Marino Maglietta

di Marino Maglietta - Ancora una volta, con l'ordinanza 24937 del 7/10/2019 la Suprema Corte (S.C.) respinge la richiesta di un genitore che aveva proposto per sua figlia due pernottamenti infrasettimanali nelle settimane in cui non gli competeva il weekend e due pomeriggi, uno con pernotto ed uno fino alle 21, nelle altre in cui l'avrebbe voluta presso di s� tutti i pomeriggi fino alle 16, weekend a parte. Il regime, stabilito in primo grado e confermato dalla Corte d'Appello, consentiva invece nell'arco di quattro settimane quattro giorni (i due weekend brevi alternati) e due pomeriggi in tutto con pernottamento come presenza nelle settimane senza w.e. Regime che anche la S.C. conferma.

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Naturalmente, la questione posta cos� potrebbe sembrare di merito e quindi fuori competenza della S.C., ma in realt� la discussione verte sul fatto che misure del genere siano compatibili o no con un affidamento condiviso e in questo modo rientra nei giudizi di legittimit�.

Affido condiviso e "dosaggio" del diritto di visita

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La S.C. aderisce alle conclusioni della C.A. (il modello proposto "sarebbe estremamente articolato e frammentario, disfunzionale rispetto alla esigenze di stabilit� e serenit� che devono connotare la quotidianit� del minore"), ma � chiaro che, proprio perch� si discutono le misure sotto il profilo del principio, distaccandosi dal caso specifico, non si pu� fare a meno di considerare quali argomenti sorreggono la decisione della S.C. E la scoperta � deludente.

La fondamentale affermazione di carattere generale � che "la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (vedi Cass. n. 22219/18; n. 18131/2913).". Dopo di che la S.C. afferma � giustamente � che tocca al giudice del merito quantificare la frequentazione e che l'intervento di legittimit� � pensabile solo se questi non abbia utilizzato a fondamento della sua decisione il criterio "dell'esclusivo interesse del minore". Osserva poi che nel caso di specie il criterio � stato rispettato, vista la motivazione sopra riportata, che la S.C. pedissequamente ripete. Si compiace, in aggiunta, del calendario stabilito dal giudice del merito perch� " in presenza di una esasperata conflittualit� tra i genitori, ha provveduto a stabilire in maniera rigida tempi e modalit� di frequentazione fra il padre e la discendente per sedare il continuo contrasto esistente fra i genitori".

Una preliminare osservazione, in merito a questa ultima citazione, � che la rigidit� delle prescrizioni nulla ha a che vedere con il dosaggio delle presenze per cui, anzi, visto che la preoccupazione principale � per la litigiosit�, questa non pu� essere che acuita da scelte discriminatorie, non certo contenuta. Quindi anche sotto questo profilo conveniva stabilire una frequentazione equilibrata.

Comunque, tornando all'oggetto principale del ricorso, al di l� del fatto che la terminologia adoperata ("regime di visita") non appare coerente con un istituto che prevede due genitori affidatari di identica dignit� giuridica; sorvolando sulla distrazione di chi ha redatto l'ordinanza, che utilizza sia "il" che "la" ricorrente, al maschile come al femminile; sorvolando sulla ulteriore, pi� pesante, distrazione, per cui a sostegno della C.A. si rimanda a un precedente non identificabile ("argomentazione che soddisfa "il minimo costituzionale" richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte secondo i principi della sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014"; quando invece la 8053/2014 tratta problematiche fiscali): al di l� di tutto questo, ci� che non convince sono proprio le considerazioni di legittimit�.

Compatibilit� affido condiviso e tempi non uguali

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Cominciamo con il dire che � pacifico che l'affidamento condiviso sia compatibile con tempi non uguali: basti pensare non solo al classico esempio dell'allattamento, ma a professioni o distanze abitative che non lo permettano. Il problema nasce dal tipo di utilizzazione della disparit�: come eccezione � in deroga al principio di diritto del figlio di chiedere uguale partecipazione e cura a entrambi i genitori - o come regola, ovvero punto di partenza. Quindi, in un certo senso il merito sconfina nella legittimit� e va guardato in concreto. Non � pensabile � a parere di chi scrive � che l'esistenza "a priori" di un genitore collocatario, ovvero porre la discriminazione come assunto iniziale sia compatibile con l'istituto dell'affidamento condiviso. Nel caso di specie � guardiamolo, per capire meglio � si pu� convenire, secondo buonsenso, sulla inidoneit� del regime richiesto. Ma quello stabilito appare altrettanto non appropriato. In sostanza non � la quantit� del tempo con il padre a creare un potenziale disagio, ma il modo in cui il tempo viene organizzato, che ben poteva essere gestito diversamente. Accorpando gli incontri, ad es., si ottiene la voluta stabilit�, ma non si rende evanescente la figura paterna. Criticare la frammentariet� d'accordo, ma senza mettergli in alternativa regole da affidamento esclusivo dei pi� restrittivi (sei momenti di incontro in 28 giorni).

"L'interesse del minore"

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Possibile che di questo la S.C. non si sia accorta? Possibile, se si approfondiscono i precedenti citati. Questi sono due; ma solo apparentemente possono sommarsi alla decisione che ci occupa quali autonomi giudizi, perch� il secondo riporta � copia e incolla � le stesse affermazioni che troviamo nel 24937, e a sua volta si basa sulla sentenza 18131/2013, alla quale quindi diventa indispensabile attingere. Ma in quel caso la differenza dei tempi di frequentazione si fonda sulla distanza tra le abitazioni e la professione del padre, non sul presunto disorientamento dei figli provocato da una paritetica presenza; ovvero su circostanze per le quali la deroga � assolutamente pacifica e non intacca, vista la impossibilit� materiale di fare diversamente, il principio della bigenitorialit�.

In altre parole: l'ordinanza 24937/2019 utilizza un criterio di per s� giusto � l'interesse del minore � come involontario grimaldello per privarlo di suoi indisponibili diritti in un contesto che nulla aveva di obbligatorio, nulla che non permettesse di contemperare l'uno e gli altri.


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