Data: 05/11/2019 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 27985/2019 (sotto allegata) della Cassazione, condividendo pienamente la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di secondo grado, esclude ogni collegamento tra il suicidio del giovane studente e il mancato preavviso ai genitori della sua bocciatura. Dall'istruttoria è infatti emersa una concatenazione di fatti che esula dalla condotta omissiva della scuola, anche perché è estremamente bassa la possibilità che un insuccesso scolastico porti un giovane a suicidarsi, solo perché non annunciato preventivamente ai genitori.

La vicenda processuale

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Il giudice di secondo grado rigetta l'impugnazione della sentenza di primo che aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori di uno studente del secondo anno di liceo, suicidatosi dopo la bocciatura, visto che nessuna comunicazione sulla sua mancata ammissione all'anno successivo era stata inoltrata al padre e alla madre, come previsto dall'art 16 dell'ordinanza n. 90 del 25 maggio 2001. I genitori soccombenti ricorrono in Cassazione, ma il Ministero dell'istruzione resiste con controricorso, così come la compagnia chiamata nei precedenti gradi di giudizio.

I motivi del ricorso in Cassazione

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I genitori contestano prima di tutto le conclusioni sul nesso di causa ricollegabile alla condotta della Pubblica amministrazione per l'omesso avviso della bocciatura del figlio, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 40 e 41 del codice penale e dell'art 16 dell'ordinanza n. 90 del 21 maggio 2001. Essi evidenziano inoltre come il mancato avviso della mancata promozione avesse creato negli stessi e nel figlio la convinzione della certezza logica della promozione e contestano l'asserita conoscenza della bocciatura derivante dalle informazioni rese dagli insegnanti nel corso dell'anno.

Non c'è nesso di causa tra suicidio e mancato avviso della bocciatura

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La Corte di Cassazione con sentenza n. 27985/2019 rigetta il ricorso dei genitori così pronunciandosi sui motivi più significativi del ricorso.

Sul primo motivo, con cui i ricorrenti lamentano l'errata valutazione del nesso di causa tra condotta omissiva della scuola nell'avvisare i genitori della bocciatura e il suicidio del figlio, la Cassazione si esprime a favore della ricostruzione operata dal giudice d'appello. Sulla violazione degli articoli 40 e 41 del codice penale e dell'art. 16 dell'ordinanza n. 90/2001 gli Ermellini infatti si esprimono negativamente. Secondo l'art 16 dell'ordinanza vero che: "Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia di valutazione definiscono idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami, esclusi quelli dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore". Detto questo, è incontroverso che l'istituto non abbia avvisato preventivamente la famiglia del ragazzo della bocciatura, così come è incontroverso che il giovane abbia appreso della propria non ammissione all'anno successivo solo nel momento in cui si è recato a vedere i quadri in compagnia della propria ragazza.

Parimenti acquisiti i fatti verificatisi successivamente. Dall'attività istruttoria infatti è emerso che:

  • il ragazzo dopo la notizia della bocciatura ha parlato con la madre, che impegnata al lavoro, non ha potuto raggiungerlo;
  • non potendo trovare conforto dalla madre si è quindi recato dall'insegnante che gli aveva impartito lezioni private durante l'anno, che però non poteva riceverlo immediatamente;
  • motivo per il quale lo studente ha ingerito un liquido rinvenuto nel giardino del precettore, rivelatosi per lui letale.

Ora, anche ricostruendo ipoteticamente quello che sarebbe potuto accadere se i genitori del ragazzo fossero stati avvisati preventivamente della bocciatura del figlio, la Cassazione in pieno accordo con la Corte d'Appello, giunge alla conclusione che, dopo un attento esame delle circostanze, compreso il buon rapporto tra genitori e figlio, è estremamente bassa "la possibilità che un insuccesso scolastico conduca al suicidio sol perché non preannunciata alla famiglia."

Inammissibile anche la doglianza incentrata sull'omesso esame "del fatto che il mancato avviso della mancata promozione aveva determinato nella famiglia e nel ragazzo la certezza logica della promozione", poiché "il mezzo così formulato non riguarda un fatto decisivo sul quale le parti abbiano interloquito nel corso delle fasi di merito, bensì una presupposizione (non in senso tecnico) ossia che nella famiglia fosse sorto il fondato convincimento che lo studente sarebbe stato promosso, sebbene con alcuni debiti formativi."

Sull'ultimo motivo, con cui i genitori contestano, contrariamente a quanto sostenuto dalla scuola, di essere stati avvisati nel corso dell'anno scolastico dell'andamento negativo del ragazzo e della conseguente bocciatura, la Suprema Corte si pronuncia negativamente, perché neppure questo coglie la ragione del decidere della Corte d'Appello che si basa sull'insussistenza del nesso causale e rispetto alla quale la conoscenza di altre fonti della mancata ammissione all'anno scolastico successivo è del tutto ininfluente.


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