Data: 12/11/2019 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 44504/2019 (sotto allegata) la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza che ha condannato l'imputata per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, perch� il fatto non sussiste. Perch� si configuri questo reato � necessario che la persona rechi disturbo a un numero indeterminato di persone. Nel caso di specie invece l'unica disturbata del rumore prodotto dalla radiolina che l'imputata era solita posizionare sul davanzale della propria finestra era solamente una vicina di casa.

La vicenda processuale

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Il giudice di primo grado condanna una donna alle pene previste dalla legge perch� responsabile dei reati previsti dagli articoli 659 e 674 c.p. avendo disturbato con una radio accesa a tutto volume le attivit� di una vicina di casa e per aver gettato sempre a quest'ultima un secchio d'acqua con l'intento di molestarla.

Il ricorso in Cassazione

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Il difensore dell'imputata contesta per� la sentenza in Cassazione per i seguenti motivi:

  • violazione del diritto di difesa derivante dalla revoca dell'ordinanza di ammissione delle prove in cui manca la motivazione sulla superfluit� di prove richieste;
  • violazione degli articoli 192 e 530 c.p.p per quanto riguarda la valutazione delle prove, visto che quanto emerso dalle fotografie su caratteristiche e posizioni della radio, mettevano in discussione le affermazioni rese dalla persona offesa;
  • l'assenza di prove sull'idoneit� della condotta, occasionale ed episodica, a disturbare una pluralit� indeterminata di soggetti e a recare danno alla persona offesa con il getto di cose;
  • mancata applicazione della causa di non punibilit� derivante dalla particolare tenuit� del fatto;
  • ingiusto riconoscimento della provvisionale alla persona offesa, stante la mancanza di prova e senza valutare le reali possibilit� dell'imputata di farvi fronte.

Non c'� disturbo alle occupazioni o al riposo se la persona offesa � solo una

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44504/2019 annulla senza rinvio la sentenza impugnata solo in relazione al capo A che si � pronunciata sul reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, perch� il fatto non sussiste. Queste le motivazioni addotte dagli Ermellini sui vari motivi del ricorso. Per quanto riguarda la revoca dell'ordinanza la Corte rileva la tardivit� della doglianza proposta in sede di legittimit�.

Inammissibile il secondo motivo sulla valutazione delle prove in relazione al reato del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall'art. 659 c.p, perch� sottopone agli Ermellini questioni di merito, non sindacabili in sede di legittimit�.

Dalla sentenza risulta che l'imputata aveva l'abitudine di posizionare la radio ad alto volume sul davanzale della finestra. Detto questo, l'imputata lamenta l'assenza di prove sull'idoneit� della sua condotta a disturbare pi� soggetti. In realt�, come precisa la Corte, non occorre che la condotta rechi disturbo a pi� persone, quanto piuttosto a un numero indeterminato di soggetti. Il giudice di merito inoltre nel valutare l'effettiva idoneit� dei rumori a disturbare un numero indeterminato di persone non deve necessariamente basarsi su accertamenti tecnici, potendo fondarsi su altri elementi di prova. La sentenza per� nulla dice sul numero indeterminato di soggetti a cui l'imputata avrebbe recato disturbo, visto che la stessa si � limitata a dare atto solo del disagio recato alla vicina di casa. La sentenza pertanto � censurabile nella parte in cui, prima afferma che il reato di disturbo debba riguardare un numero indeterminato di persone, poi per� si limita a dare atto del fastidio arrecato solo a una vicina di casa. L'imputata quindi va assolta perch� il fatto non sussiste.

Inammissibile anche per genericit� � la doglianza relativa al reato di cui all'art. 674 c.p. ossia al getto pericoloso di cose, per avere gettato dal terzo piano un secchio d'acqua indirizzato alla vicina di casa per molestarla. Inammissibile altres� il quarto motivo, perch� non formulabile per la prima volta in sede di legittimit�, cos� come il quinto sulla concessione della provvisionale, che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputata, non richiede l'accertamento delle condizioni economiche del soggetto responsabile.

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