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Data: 12/11/2019 20:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 44504/2019 (sotto allegata) la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza che ha condannato l'imputata per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, perché il fatto non sussiste. Perché si configuri questo reato è necessario che la persona rechi disturbo a un numero indeterminato di persone. Nel caso di specie invece l'unica disturbata del rumore prodotto dalla radiolina che l'imputata era solita posizionare sul davanzale della propria finestra era solamente una vicina di casa.
La vicenda processuale[Torna su]
Il giudice di primo grado condanna una donna alle pene previste dalla legge perché responsabile dei reati previsti dagli articoli 659 e 674 c.p. avendo disturbato con una radio accesa a tutto volume le attività di una vicina di casa e per aver gettato sempre a quest'ultima un secchio d'acqua con l'intento di molestarla. Il ricorso in Cassazione[Torna su]
Il difensore dell'imputata contesta però la sentenza in Cassazione per i seguenti motivi:
Non c'è disturbo alle occupazioni o al riposo se la persona offesa è solo una[Torna su]
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44504/2019 annulla senza rinvio la sentenza impugnata solo in relazione al capo A che si è pronunciata sul reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, perché il fatto non sussiste. Queste le motivazioni addotte dagli Ermellini sui vari motivi del ricorso. Per quanto riguarda la revoca dell'ordinanza la Corte rileva la tardività della doglianza proposta in sede di legittimità. Inammissibile il secondo motivo sulla valutazione delle prove in relazione al reato del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone previsto dall'art. 659 c.p, perché sottopone agli Ermellini questioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità. Dalla sentenza risulta che l'imputata aveva l'abitudine di posizionare la radio ad alto volume sul davanzale della finestra. Detto questo, l'imputata lamenta l'assenza di prove sull'idoneità della sua condotta a disturbare più soggetti. In realtà, come precisa la Corte, non occorre che la condotta rechi disturbo a più persone, quanto piuttosto a un numero indeterminato di soggetti. Il giudice di merito inoltre nel valutare l'effettiva idoneità dei rumori a disturbare un numero indeterminato di persone non deve necessariamente basarsi su accertamenti tecnici, potendo fondarsi su altri elementi di prova. La sentenza però nulla dice sul numero indeterminato di soggetti a cui l'imputata avrebbe recato disturbo, visto che la stessa si è limitata a dare atto solo del disagio recato alla vicina di casa. La sentenza pertanto è censurabile nella parte in cui, prima afferma che il reato di disturbo debba riguardare un numero indeterminato di persone, poi però si limita a dare atto del fastidio arrecato solo a una vicina di casa. L'imputata quindi va assolta perché il fatto non sussiste. Inammissibile anche per genericità è la doglianza relativa al reato di cui all'art. 674 c.p. ossia al getto pericoloso di cose, per avere gettato dal terzo piano un secchio d'acqua indirizzato alla vicina di casa per molestarla. Inammissibile altresì il quarto motivo, perché non formulabile per la prima volta in sede di legittimità, così come il quinto sulla concessione della provvisionale, che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'imputata, non richiede l'accertamento delle condizioni economiche del soggetto responsabile. Leggi anche Immissioni di rumore |
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