Data: 11/11/2019 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Con l'ordinanza 28244/2019 (sotto allegata) la Cassazione ribadisce un importantissimo principio in materia di affidamento dei figli minori. In caso di separazione o divorzio, il giudice di merito, nel disporre l'affidamento dei figli deve prima di tutto tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore. Valutazione che non pu� prescindere anche dalla condotta passata dei genitori e che non � sindacabile in sede di legittimit�. Ragion per cui, non pu� essere disposto l'affidamento congiunto di due minori se il padre negli anni � venuto meno a tutti i suoi doveri genitoriali, non partecipando materialmente e moralmente alla vita delle figlie.

La vicenda processuale

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Il giudice di secondo grado dispone l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie minori e pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento delle stesse nella misura di 350,00 euro ciascuna. L'uomo per� ricorre in Cassazione rilevando come:

  • il giudice di secondo grado abbia disposto l'affidamento esclusivo delle figlie alla madre basandosi su un giudizio prognostico sulla condotta del ricorrente senza solide basi probatorie;
  • la sentenza debba considerarsi nulla stante l'assenza di motivazioni in relazione al fatto che le minori non avrebbero tratto alcun vantaggio dal proseguire la relazione con il padre;
  • la corte abbia omesso di prendere in considerazione le dichiarazioni delle minori, da cui emergeva la volont� di coltivare il rapporto vista l'importanza della figura paterne nelle loro scelte di vita.

Il giudice deve decidere per l'interesse primario del minore

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La Cassazione, con l'ordinanza n. 28244/2019 dichiara il ricorso inammissibile perch� il ricorrente mira a una ricostruzione pi� appagante del merito dei fatti emersi in giudizio e insindacabile in sede di legittimit�. Gli Ermellini rilevano infatti come la decisione della Corte d'Appello impugnata risulti perfettamente conforme ai principi che ispirano la disciplina e la giurisprudenza in materia di affidamento, in caso di separazione e divorzio, incentrate sul primario ed esclusivo interesse morale e materiale dei minori. Nel disporre l'affidamento infatti il giudice deve privilegiare "quel genitore che appaia il pi� idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalit� del minore."

Il giudice valuta anche la condotta passata dei genitori

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Suddetta valutazione, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, deve essere fatta in base a un giudizio prognostico che tenga conto della capacit� del padre o della madre di educare e crescere il figlio. Valutazione che non pu� prescindere dalla condotta passata "con particolare riguardo alla sua capacit� di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilit� ad un assiduo rapporto, nonch� sull'apprezzamento della personalit� del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che � in grado di offrire al minore." Decisione, quella sull'affidamento dei figli minori, che spetta al giudice di merito e che non pu� essere censurata in sede di legittimit�.

Nel caso di specie la Corte, nel rispetto dei principi sopra enunciati, ha disposto l'affido esclusivo delle figlie alla madre perch� il padre ha dimostrato di non essere interessato alla vita delle minori. Egli si � infatti trasferito in una regione diversa rispetto a quella in cui risiedono le minori, negli anni non ha provveduto al loro mantenimento, non ha partecipato alle loro scelte di vita, trascurando quindi in generale i suoi doveri genitoriali.

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