Data: 06/11/2019 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il Tar del Lazio con le sentenze n. 12455/2019 e 12456/2019 (sotto allegate) accoglie i ricorsi di Wizzair e Ryanair, con cui le compagnie aeree hanno contestato i provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, emessi per la violazione della normativa del Codice del Consumo. Per il Garante entrambe le compagnie avrebbero applicato illegittimamente il supplemento per i bagagli grandi, fornendo ai consumatori una falsa rappresentazione del costo reale del biglietto attraverso l'aumento non proprio cristallino del prezzo, impedendo loro di comparare queste tariffe con quelle di altri vettori.

Il caso Wizzair

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La Wizzair adotta una nuova policy che prevede, per le prenotazioni effettuate a partire del 10 ottobre 2018, e per voli da effettuarsi dopo il 1 novembre 2018, il pagamento di un supplemento per il bagaglio a mano grande (trolley). Il Garante della Concorrenza e del mercato avvia quindi un procedimento istruttorio per verificare se la nuova policy violi gli artt., 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e d), e 22 del Codice del Consumo e comunica l'avvio di una procedura cautelare per valutare la sospensione di detta pratica ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice.

All'esito del procedimento cautelare il Garante dispone con provvedimento 27399/2018 di sospendere l'applicazione della tariffa supplementare per il bagaglio grande "mettendo gratuitamente a disposizione dei consumatori, a bordo o in stiva, uno spazio equivalente a quello

predisposto per il trasporto dei bagagli a mano nell'aeromobile." Per l'Autorità l'applicazione del supplemento fornisce ai consumatori una falsa rappresentazione del costo reale del biglietto attraverso l'aumento non trasparente del prezzo che essi non possono comparare con le tariffe applicate da altri vettori.

La Wizzair ricorre quindi al Tar lamentando tra l'altro la violazione della normativa europea in materia e richiamando il capo IV del Regolamento UE n. 1008/2008, che sancisce la libertà tariffaria delle compagnie aeree. La compagnia contesta anche l'asserita capacità di falsare il comportamento del consumatore, in considerazione della sua conoscenza della nuova policy (tanto che nessuna segnalazione è stata presentata al riguardo) e della possibilità di comparare le tariffe con quelle di altre compagnie. Essa evidenzia infine l'erronea impostazione seguita dall'Autorità Italiana nell'interpretare il caso Vueling Airlines C-487/12.

Il caso Ryanair

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Simile il caso della Ryanair, raggiunta dal provvedimento dal Garante per la Concorrenza e il mercato n. 27398/2018 dopo "le segnalazioni di associazioni e di singoli consumatori in relazione alla nuova "policy "sui bagagli "a mano" adottata dalla compagnia aerea Ryanair (…) - secondo la quale, per le prenotazioni effettuate a partire del 1 settembre 2018 e per voli da effettuarsi dopo il 1 novembre 2018, era prevista l'inclusione nella tariffa "standard" di una sola "borsa piccola" di dimensioni non eccedenti 40 cm x 20 cm x 25 cm, mentre, per il "bagaglio a mano grande" (trolley), sarebbe stato richiesto sempre il pagamento di un supplemento." Come per il caso Wizzair viene adottato un provvedimento sospensivo della nuova tariffa e vengono contestate alla compagnia le stesse violazioni, a cui la stessa si oppone ricorrendo pressoché alle medesime argomentazioni difensive della Wizzair.

Libertà tariffaria delle compagnie aeree

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Per quanto riguarda le policy relative al sovrapprezzo il Tar, in una delle sentenze rileva come "non si rinviene alcuna norma che obblighi le compagnie aeree a mantenere indefinitamente nel tempo una determinata "policy " di prezzo – con conseguente legittima aspettativa dei consumatori a tale mantenimento - proprio alla luce del principio di libertà tariffaria, che la stessa AGCM nelle sue difese non disconosce, e di libera concorrenza che, in un settore negli ultimi anni caratterizzato da un'offerta molto differenziata e incisiva in cui il "fattore prezzo", ha assunto un valore spesso determinante per la scelta soprattutto nel settore denominato "low cost", ove il consumatore medio sa che, a fronte di prezzi offerti altamente competitivi e convenienti (anche di poche decine di euro per un volo), può aspettarsi la contrazione di servizi prima offerti come comprensivi del costo del "biglietto base" , ma ritene prioritario il costo ben minore."

La trasparenza tariffaria oggi si esige soprattutto nelle prenotazioni online in quanto la corretta indicazione delle tariffe permette di comparare i prezzi delle varie compagnie, anche se, detto questo il consumatore non può scegliere sulla base di mere operazioni logico matematiche, anche perché spesso i siti comparativi non prendono in considerazione tutti i servizi aggiuntivi e non sempre omogenei, offerti dalla varie compagnie.

Bagagli a mano

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Chiarita l'importanza dell'obbligo di trasparenza per le tariffe, il Tar richiama ad un certo punto la definizione del bagaglio a mano che può essere portato a bordo dal passeggero e contenere libri, cibo, prodotti del duty free e cibo, per il quale le compagnie non chiedono alcun sovrapprezzo. Definizione necessaria per comprendere non solo l'esclusione dei bagagli grandi da detta categoria, ma anche per capire le ragioni che hanno portato le compagnie a modificare la policy, introducendo un supplemento di tariffa per i bagagli grandi. La decisione è infatti stata assunta dopo le numerose lamentele dei passeggeri, nella vigenza della precedente regolamentazione, nel momento in cui si vedevano rifiutare la possibilità di portare a bordo un bagaglio più grande.

Niente supplemento purché i bagagli non superino certe dimensioni

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Il Tar evidenzia inoltre l'errata interpretazione dell'Autorità dei principi sanciti dalla sentenza Vueling. Nel dire ciò emerge la corretta applicazione da parte della Wizard del dictum espresso dalla pronuncia ovvero che "il bagaglio a mano è un elemento indispensabile del trasporto di passeggeri. In nessuna parte della sentenza è però indicato quali debbano essere le dimensioni (minime o massime) e il numero di tali bagagli. La stessa Corte UE precisa che non possono dunque essere imposti supplementi di prezzo in relazione a questo … a condizione che tali bagagli a mano posseggano taluni requisiti ragionevoli, in termini di peso e dimensioni".

Non c'è un vero e proprio "diritto" al trolley a bordo

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La scelta compiuta dalle compagnie è da ritenersi legittima anche perché nessuna norma vieta alle stesse di ingrandire gli spazi destinati al bagaglio del passeggero all'interno dell'abitacolo. Questa però è una mera facoltà della compagnia, a fronte della quale non esiste un diritto del passeggero di pretendere che tutte le compagnie gli consentano di portare a bordo un trolley di grandi dimensioni. E' suo diritto avere però la conoscenza delle condizioni applicate dalle varie compagnie per avere la possibilità di scegliere di pagare o meno un supplemento o di fare la coda per ritirare il proprio bagaglio.


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