Data: 07/11/2019 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Per la Corte di cassazione, il cd. multitrattamento Di Bella non pu� essere posto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, perch� non pu� costituire una valida alternativa terapeutica nell'attivit� antitumorale.

A dirlo, � la sentenza numero 28451/2019 qui sotto allegata.

La speranza terapeutica non basta

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Per potersi vedere riconosciuto il diritto all'erogazione da parte del S.S.N. di cure tempestive che non sono erogabili dal servizio pubblico, � imprescindibile che sussista un'evidenza scientifica dei benefici che la cura o la terapia richiesta apporterebbe alla salute.

In caso contrario si giungerebbe alla conclusione, inammissibile, di porre a carico della collettivit� tutti i trattamenti medico-farmacologici che diano una qualsiasi "speranza terapeutica".

L'adeguatezza della terapia

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A fronte di ci�, l'adeguatezza della terapia rispetto al singolo caso, a detta dei giudici, pu� venire in rilievo solo "per escludere che terapie corroborate scientificamente possano comunque essere concesse".

Il che vuol dire che l'eventuale efficacia meramente individuale di una terapia, rispetto alla quale non sussistono delle obiettive evidenze scientifiche, non pu� giustificare l'accollo della relativa spesa a carico di tutta la collettivit�.

La vicenda

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Nel caso di specie, la ricorrente aveva chiesto che il cd. multitrattamento Di Bella, del quale si era avvalsa per curare la sua malattia, fosse posto a carico del Servizio Sanitario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 536/1996. A sostegno della sua domanda, aveva addotto che tale terapia avesse avuto un'acclarata efficacia nei suoi confronti.

Per i giudici, per�, tale efficacia non basta: per gravare la collettivit� dei costi di un trattamento serve qualcosa in pi�.


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