Data: 08/11/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Le apparecchiature di rilevazione elettronica della velocit� devono essere sottoposte a procedura di omologazione, come previsto dall'art. 192 del Codice della Strada. Ogni diversa procedura, adottata in difformit� allo schema legislativamente previsto per queste apparecchiature, dovr� ritenersi illegittima.

La vicenda

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Lo ha precisato il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 531/2019 (sotto allegata) accogliendo l'opposizione a sanzione amministrativa promossa da una conducente multata per eccesso di velocit�.

In particolare, la ricorrente eccepiva la mancata omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione elettronica della velocit� che era stata, invece, sottoposta a mera approvazione adottata con determinazione dirigenziale dal MIT anzich� dal MISE.

Procedura di omologazione e approvazione

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Nel ritenere fondata l'opposizione, il magistrato onorario rammenta come, secondo la legge, le apparecchiature per il controllo della velocit� debbano essere sottoposte ad omologazione: lo stabilisce proprio l'art. 142 C.d.S. (Limiti di velocit�) che, al comma 6, prevede che "Per le determinazione dell'osservanza dei limiti di velocit� sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocit� media".
L'art. 192 Reg. C.d.S., invece, distingue nettamente tra procedura di omologazione e quella di approvazione, stabilendo che la prima (comma 2) consiste nell'accertamento della rispondenza e della efficacia dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione "alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento", affidando la procedura all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, anche mediante prove, il quale pu� avvalersi ove ritenuto necessario del Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Diversa �, invece, la procedura prevista per l'approvazione, la quale ricorre qualora si tratti di "richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni" (art. 192 comma 3 Reg. C.d.S.), e per la quale sono richiamate, ma solo "per quanto possibile ", le procedure previste dal comma 2 per la omologazione.
Appare evidente che l'omologazione � procedimento sottoposto a regole e procedimento pi� stringenti, in ragione del necessario bilanciamento (con le modalit� imposte dalla chiara formulazione degli artt. 142, comma 6, e 45 C.d.S. come interpretato dalla Corte Costituzionale) tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche.

Autovelox: necessaria l'omologazione

A conferma di tale assunto, il Giudice di Pace ritiene necessaria una lettura in combinato delle seguenti norme:
- art. 45 C.d.S., il quale, al comma 6, richiama l'art. 192 del Regolamento nella parte in cui precisa le modalit� di omologazione approvazione, e al comma 9 sanziona con severe pene pecuniarie chi abusivamente fabbrica, commercializza o utilizza dispositivi o apparecchiature di cui al comma 6 "non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati;
- art. 192 Reg. C.d.S., il quale ai commi 2 e 3 differenzia le due procedure, dettando la disciplina per l'adozione della prima e richiamando la stessa disciplina anche in relazione all'approvazione, ma in questo caso solo "per quanto possibile");
- art. 345 Reg. C.d.S, il quale, stabilendo prescrizioni per quanto concerne agli apparecchi di misurazione della velocit�, rappresenta norma di riferimento per la procedura di omologazione;
- art. 142 comma 6 C.d.S., il quale prevede con chiarezza che l'unica procedura prevista per le apparecchiature utilizzate per la misurazione della velocit� � quella della omologazione.
Da tale lettura emerge che le apparecchiature di rilevamento della velocit� debbano esser sottoposte a procedura di omologazione, ex art. 192 C.d.S., e che ogni diversa procedura, adottata in difformit� allo schema legislativamente previsto per tale tipo di apparecchiatura, debba ritenersi illegittima in quanto inidonea a conferire certezza ai rilevamenti.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per la cortese segnalazione

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