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Data: 11/11/2019 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - L'uso e l'installazione di dispositivi di rilevamento elettronico e automatico della velocità deve essere ben pubblicizzato preventivamente, affinché gli automobilisti possano accorgersi tempestivamente dell'uso di automatismi di rilevamento sulla strada percorsa. Un'informazione che potrà essere effettuata anche con cartellonistica luminosa intermittente poiché, quando le strade non sono illuminate (a causa delle condizioni atmosferiche o delle ore più buie), i conducenti non riescono ad accorgersi della presenza della cartellonistica verticale fissa. La vicenda[Torna su] Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Gaeta (Dott. Marianna Oliviero) nella sentenza n. 653/2019 (sotto allegata), accogliendo l'opposizione di un conducente, vittoriosamente assistito dall'avv. Roberto Iacovacci, contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Latina. Il ricorso[Torna su] Il provvedimento opposto ingiungeva al conducente il pagamento di oltre 300 euro stante il rigetto del ricorso proposto avverso un verbale elevatogli per violazione dei limiti di velocità di cui all0art. 142, comma 8, del Codice della Strada. Innanzi al magistrato onorario, l'opponente contesta la mancanza di idonea segnaletica sul sito del rilevamento della velocità. Rilevata la contumacia della Prefettura, regolarmente avvisata e tuttavia non comparsa, il giudicante ritiene meritevole di accoglimento il ricorso. Parte resistente, non essendosi costituita regolarmente, non ha depositato alcuna documentazione giustificativa della pretesa creditoria. In tal modo, la Prefettura non ha dimostrato che l'organo accertatore aveva apposto la prevista segnaletica verticale, come prevede il c.d. "Decreto Bianchi", installata ad adeguata distanza dal sito di rilevamento ex art. 45 C.d.S. e 79 Reg. Att. al Codice della Strada. Segnaletica di rilevamento della velocità ben visibile[Torna su] Quest'ultima norma prevede che i segnali debbano essere percepiti e leggibili di notte come di giorno e che debba essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente e il segnale stesso libero da ostacoli (curve, intersezioni, alberi, ecc.) per una corretta visibilità. In tale spazio, precisa il giudice, il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale stradale e identificarne il significato. L'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico e automatico della velocità deve essere ben pubblicizzato preventivamente. Gli automobilisti dovranno essere tempestivamente informati dell'utilizzo, sulla strada percorsa, di automatismi di rilevamento velocità anche con cartellonistica luminoso intermittente, onde consentire all'utente della strada di accorgersi della presenza degli automatismi di rilevamento anche in condizioni atmosferiche non buone (pioggia nebbia), nonché nelle ore diurne invernali, quando il buio su strade non illuminate non consente di accorgersi della presenza della cartellonistica verticale fissa. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione
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