Data: 11/11/2019 15:00:00 - Autore: Fulvio Graziotto
Avv. Fulvio Graziotto - Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l'omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi previdenziali. E' quanto si ricava dalla sentenza della Cassazione penale n. 38042/2019 (sotto allegata).

Il caso

Con ordinanza il Tribunale provvedeva - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione - in ordine alle richieste di riesame proposte avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari ai fini della confisca di numerosi beni.

I Giudici del riesame annullavano il sequestro o ne riducevano l'importo avuto riguardo alle contestazioni del delitto previsto dall'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 e, per il resto, confermavano per l'intero la misura reale relativamente agli altri addebiti.

Il ricorso avverso l'annullamento del sequestro

Il Procuratore della repubblica proponeva ricorso in Cassazione relativamente alla decisione di annullamento del sequestro perch� �non avrebbero potuto ritenersi punibili ex art. 10- quater d. Igs. n. 74 del 2000 le sole indebite compensazioni relative ai soli debiti fiscali, con la conseguente esclusione delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali�, argomentando che �il titolo della legge non sia vincolante per l'interprete e sia piuttosto necessario considerare il richiamo dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 per comprendere come le "somme dovute", oggetto dell'indebita compensazione di cui trattasi, possano essere tutte quelle di cui all'apposito "Modello F24", senza che quindi siano operabili distinzioni fra i debiti fiscali e quelli di diversa natura�.

In sostanza, si opponeva a una lettura tesa a �valorizzare la collocazione del reato in un testo di legge che, secondo il titolo, dovrebbe disciplinare i soli reati in materia di imposte dirette e sul valore aggiunto�, lettura pi� volte disattesa dalla giurisprudenza di legittimit�: le relative pronunzie, dopo avere premesso che il titolo della legge non pu� vincolare l'interprete, osservano che la norma fa chiaro riferimento, tramite il richiamo dell'art. 17 d. Igs. n. 241 del 1997, a tutte le ipotesi di compensazione - tributarie e non - ivi contemplate e altrettanto indistintamente alle "somme dovute".

Delitto di indebita compensazione solo per imposte sui redditi e IVA

Ma il Collegio, che ha dapprima richiamato precedenti decisioni della Suprema Corte e della Corte Costituzionale, non condivide questa tesi.

Dopo averne ripercorso l'iter degli orientamenti, il Collegio ha ritenuto di condividere l'impostazione della decisione impugnata, e cio� che �si ha un indistinto riferimento all'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 in virt� della considerazione di tutti i crediti ivi contemplati in quanto idonei alla compensazione, mentre l'indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l'omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non gi�, in assenza di pertinenti specificazioni, inadempimenti di altro genere dei quali l'intero testo normativo non si occupa�.

La massima della Cassazione

Ai fini del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del D. Lgs. n. 74/2000, l'omesso versamento delle somme dovute riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e non si estende ai contributi previdenziali. Il riferimento all'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 � in virt� della considerazione di tutti i crediti ivi contemplati in quanto idonei alla compensazione, mentre l'indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l'omesso versamento delle somme dovute, riguarda solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non gi� inadempimenti di altro genere dei quali l'intero testo normativo non si occupa (Cass. Pen., sez. I, n. 38042/2019).


Fulvio Graziotto � avvocato in Sanremo, Imperia

http://www.studiograziotto.com/


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