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Data: 25/11/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - Mentre la legge di bilancio 2020 prosegue il suo percorso al Senato, analizzando l'art. 96 del ddl n. 1586, dedicato alla riforma della riscossione degli enti locali emerge che, se questi non provvederanno, nel rispetto di vincoli specifici, a introdurre regole proprie per il rateizzo, verranno applicate quelle contenute nella legge statale. In questo modo la legge va a colmare un vuoto normativo che attendeva di essere risolto da tempo. Rateizzo che, a livello comunale, dovrebbe coinvolgere, se la legge di bilancio dovesse essere confermata così come formulata al momento, le imposte sulla casa come IMU e TASI, che la legge di bilancio vuole unificare e la TARI, che finanzia la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
Dal 2020 rateizzo delle entrate locali per chi è in difficoltà[Torna su]
La legge di Bilancio 2020, con il suo art. 96 dedicato alla riforma della riscossione degli Enti Locali, colma un vuoto legislativo, prevedendo il rateizzo anche per il pagamento dei tributi locali. Le disposizioni della legge di bilancio tuttavia lasciano libertà all'ente di disciplinare con proprio regolamento condizioni e modalità di rateizzo diverse. Unico vincolo il numero minimo di 36 rate per importi superiori a 6000,01 euro. Niente rate per importi fino a 100 euro[Torna su]
Scendendo più in dettaglio, per quanto riguarda il rateizzo, la legge di bilancio dispone che esso non è previsto per importi fino a 100 euro, data l'esiguità della somma, ma per soggetti che si trovino in una situazione obiettiva di temporanea difficoltà che ne facciano richiesta. Richiesta che, se accolta, comporta l'obbligo di provvedere al pagamento delle rate entro l'ultimo giorno di ogni mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Per quanto riguarda poi gli importi per i quali è previsto il rateizzo, la legge di bilancio contempla un numero di rate crescente all'aumentare della somma a debito del contribuente, secondo i seguenti scaglioni:
Qualora la situazione debitoria dovesse poi ulteriormente peggiorare, la dilazione può essere prorogata una sola volta, per un periodo ulteriore e fino a un massimo di 72 rate mensili o per il periodo massimo previsto dal regolamento dell'ente, a meno che il contribuente non sia decaduto dal beneficio per mancato pagamento di due rate consecutive. Che succede a chi non paga[Torna su]
Il comma 17 dell'art 96 prevede infatti che "In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione." A garanzia del proprio credito l'Ente, una volta ricevuta la richiesta di rateizzo, può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo, se il contribuente dovesse decadere dai benefici della rateazione o se la relativa domanda non dovesse essere approvata. Sulle somme dovute di qualunque natura, escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione si applicano, trascorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento e fino al pagamento, gli interessi di mora al tasso di interesse legale, che può essere aumentato al massimo di altri due punti percentuali con specifica delibera dall'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 52 del dlgs. n. 446 del 1997. |
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