Data: 06/03/2020 16:30:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Normativa seggiolini anti-abbandono

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La disciplina sui seggiolini anti-abbandono ha avuto un iter complesso e turbolento.

La legge 117/2018

Quando è stata emanata la legge n. 117/2018 che ha introdotto, dopo drammatici fatti di cronaca, l'obbligo di installare dispositivi per impedire l'abbandono dei bambini all'interno dei veicoli, l'art. 1 disponeva che le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo dovevano essere definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 27/10/2018, mentre le conseguenti disposizioni di modifica del Codice della Strada sarebbero state applicate decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo e comunque a partire dal 1° luglio 2019.

Il decreto attuativo

Il decreto attuativo però è stato pubblicato in Gazzetta il 23 ottobre 2019, per cui a regola, c'era ancora tempo per l'entrata in vigore dell'obbligo dei dispositivi di sicurezza anti-abbandono (fino al 6 marzo 2020), per dare modo alle aziende di adeguare i seggiolini già in commercio e ai genitori di adattarsi alla novità.

La circolare del ministero dell'Interno

Invece a sorpresa, il Ministro dell'Interno il 6 novembre 2019 ha emanato una circolare (sotto allegata) che dispone dal giorno seguente l'entrata in vigore delle disposizioni operative del decreto ministeriale e delle sanzioni previste dall'art 172 del Codice della Strada, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di dotare i seggiolini dei dispositivi anti-abbandono, anche se il Ministro delle Infrastrutture ha manifestato l'intenzione di rinviare le sanzioni, stante il confuso quadro normativo e il rango della circolare, che non può disporre l'entrata in vigore di un obbligo.

Cosa sono i dispositivi anti-abbandono

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Dopo questa doverosa premessa sull'iter normativo, occorre chiarire che i seggiolini anti-abbandono sono sedute previste per il trasporto auto dei bambini, resi obbligatori dalla legge n. 117 del 1 ottobre 2018 intitolata "Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi." La legge nello specifico non definisce che cosa sono i seggiolini anti-abbandono.

L'art. 1 della legge n. 117 si limita infatti a disporre l'obbligo per i conducenti dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasportano bambini di eta' inferiore a 4 anni, di assicurarli al sedile con un apposito sistema di ritenuta e di utilizzare obbligatoriamente un dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino.

L'art 1, lettera b) del decreto del 2 ottobre 2019, che ha dato attuazione dell'articolo 172 del Nuovo Codice della Strada in materia di dispositivi anti-abbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni, definisce tuttavia il dispositivo come appunto "un dispositivo di allarme, costituito da uno o più elementi interconnessi, la cui funzione e' quella di prevenire l'abbandono dei bambini di eta' inferiore ai quattro anni, a bordo dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 e che si attiva nel caso di allontanamento del conducente dal veicolo." La lettera c) dello stesso articolo infine, per quanto riguarda i i sistemi di ritenuta per bambini, si limita a rinviare a quelli indicati all'articolo 172, comma 1, del Codice della Strada.

Caratteristiche dei seggiolini salvabebè

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Le caratteristiche costruttive e funzionali dei seggiolini anti-abbandono sono indicate nell'art. 3 del decreto del 2 ottobre 2019 e nell'allegato A) della circolare del Ministero dell'Interno del 6 novembre (Prot. 300/A/9434/19/109/12/3/4/1) sopracitata.

Caratteristiche generali

Da dette disposizioni emerge che, per quanto riguarda le caratteristiche generali il dispositivo anti- abbandono, può essere:

"a) integrato all'origine nel sistema di ritenuta per bambini;
b) una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
c) indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo."

Caratteristiche funzionali essenziali

Per quanto riguarda poi le caratteristiche di dettaglio dei dispositivi anti-abbandono occorre fare riferimento al contenuto dell'allegato A) del regolamento, che prevede le seguenti caratteristiche funzionali essenziali del dispositivo anti-abbandono:

a) deve segnalare l'abbandono di un bambino di eta' inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale e' trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l'attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d);
b) deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente;
c) deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell'avvenuta attivazione;
d) se rileva la necessita' di dare un segnale di allarme, quest'ultimo deve essere in grado di attirare l'attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all'interno o all'esterno del veicolo;
e) deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g);
f) se alimentato da batteria, deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente;
g) può essere dotato di un sistema di comunicazione automatico per l'invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate.

Caratteristiche tecnico-costruttive

Sulle caratteristiche tecnico-costruttive essenziali, infine, sempre l'allegato A) dispone che:

"a) Il dispositivo deve essere basato su sistemi elettronici con logiche di utilizzo o che utilizzano appositi sensori;
b) nell'interazione con il veicolo o con apposito sistema di ritenuta, il dispositivo non deve in alcun modo alterarne le caratteristiche di omologazione".

Le sanzioni

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Le sanzioni per chi non si doterà dei dispositivi anti-abbandono o di allarme di cui al comma 1-bis, sono quelle previste dall'art. 172 del Codice della Strada.

Ossia, in primis, una sanzione amministrativa da 81 a 326 euro; inoltre, la decurtazione di 5 punti dalla patente come sanzione accessoria. E ancora la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi, per chi viene colto a commettere la medesima infrazione per almeno due volte in un periodo di due anni.

Della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore.

A seguito dei vari rinvii, le sanzioni scattano a partire dal 6 marzo 2020.

Campagne informative e di sensibilizzazione

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Quando è stato introdotto l'obbligo dei dispositivi anti abbandono nel 2018, come anticipato, si erano appena verificati diversi episodi drammatici che hanno avuto per protagonisti genitori che, per stanchezza o distrazione, si sono dimenticati i propri bambini sul seggiolino posteriore dell'auto, provocandone la morte. Per questo la legge n. 117/2018 ha previsto, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione per la sicurezza stradale, di fornire un'informazione adeguata e completa sull'obbligo dei dispositivi anti-abbandono, sulle modalità del loro utilizzo e sui rischi dell'amnesia dissociativa.

Bonus seggiolini anti-abbandono

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Al fine di incentivare l'acquisto dei dispositivi anti-abbandono il decreto fiscale 2020, all'art. 52 ha previsto l'istituzione di un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ha autorizzato la spesa di 15,1 milioni di euro per il 2019 e di 1 milione di euro per il 2020.

Per il 2019 e il 2020 l'aiuto fino ad esaurimento delle risorse stanziate, è erogato sotto forma di sconto di euro 30 per ogni dispositivo di allarme acquistato (Leggi Bonus seggiolini antiabbandono: come fare).

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