Data: 12/11/2019 23:00:00 - Autore: Claudio Roseto

Avv. Claudio Roseto - Nello svolgimento del rapporto tra banche e clienti, è fondamentale garantire la massima trasparenza. In particolare, risulta imprescindibile che la banca fornisca al cliente, ovvero ai suoi aventi causa, tutte le informazioni richieste, ivi compresa la documentazione relativa al suddetto rapporto. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 30 ottobre 2019 n. 27769 (sotto allegata), si è nuovamente soffermata sulla questione, ribadendo il diritto del cliente ad ottenere quanto richiesto all'Istituto di credito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del Testo Unico Bancario.

Le comunicazioni periodiche prescritte dal Testo Unico Bancario

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Il Testo Unico Bancario (D.lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., T.U.B.) prescrive, all'art. 119, l'obbligo della banca di fornire al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione.
Per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.
In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Il diritto di copia della documentazione bancaria ex art. 119

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Dal chiaro tenore della disposizione normativa succitata e, segnatamente, il quarto comma dell'art. 119 T.U.B., il cliente, nonché colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e, comunque, non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, nonché la copia dei contratti bancari e degli estratti conto anche oltre il suddetto limite decennale.
Secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 14231/2019 e Cass. n. 3975/2019), il diritto sostanziale del cliente ex art. 119, comma 4, T.U.B. è indipendente dall'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c. e, pertanto, tale diritto può essere esercitato anche in sede giudiziaria e, dunque, a prescindere dalla circostanza che la richiesta documentale sia stata avanzata o meno in una fase antecedente.
La Cassazione, quindi, precisa che l'art. 119 TUB ha natura di norma sostanziale e non processuale, sicché l'ordine di esibizione concernente i documenti relativi ai rapporti bancari non è alternativo all'esercizio del diritto di cui all'art. 119, co. IV, TUB e, soprattutto, non è soggetto alle restrizioni di cui all'art. 210 c.p.c.

La natura del diritto di copia del cliente quale strumento di protezione

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Il diritto di copia in discorso, teso a garantire la massima tutela al cliente, quale parte "debole" del rapporto, ha natura sostanziale, atteso che tale diritto "non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi" (cfr. Cass. n. 11004 del 2006).

La recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza del 30 Ottobre 2019 n. 27769) ribadisce la funzione eminentemente informativa e di protezione del cliente assolta dall'art. 119, co. IV, TUB, in quanto "il titolare di un rapporto di credito in conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante".


Avv. Claudio Roseto
Specializzato in diritto amministrativo
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