Data: 14/11/2019 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Rischia una condanna al risarcimento dei danni nei confronti del cliente l'avvocato che non compie gli atti necessari per interrompere la prescrizione del diritto del suo assistito, trattandosi del compimento di atti che rientrano nell'ordinaria diligenza dell'avvocato.

Irrilevante il mancato rilascio della procura alle liti per intraprendere l'apposita iniziativa giudiziale: l'obbligo di informare l'assistito, infatti, persiste dal momento del conferimento dell'incarico, durante tutto lo svolgimento dello stesso e, addirittura, anche in ipotesi di rinuncia o revoca del mandato difensivo.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 28629/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un cliente che aveva evocato in giudizio il suo avvocato per chiedere venisse accertata la sua responsabilità professionale con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

I fatti: la prescrizione del diritto dell'assistito

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Il cliente evidenziava di aver conferito mandato al legale per ottenere la rifusione di danni, materiali e alla persona, subiti a seguito di un incidente stradale; tuttavia, il professionista, anziché perseguire l'azione del cliente, aveva fatto prescrivere il diritto inerente al ristoro relativo alle lesioni fisiche patite.

Una domanda respinta dai giudici di merito in quanto, una volta ottenuto il risarcimento dei danni materiali e ricevuta un'offerta transattiva per il ristoro delle lesioni fisiche (quest'ultima rifiutata dall'assistito), l'avvocato aveva suggerito di procedere a un'iniziativa giudiziale senza però ricevere la necessaria procura e, pertanto, non poteva individuarsi alcuna sua colpa professionale.

Secondo l'assistito, invece, l'interruzione della prescrizione, nel dubbio secondo il termine più breve ipotizzabile, rientrava nell'ordinaria diligenza del legale comunque globalmente investito della questione. Inoltre, l'avvocato aveva violato anche l'obbligo informativo relativo alla possibile prescrizione del diritto al risarcimento dei danni alla persona, sussistente anche in ipotesi di cessazione dello mandato ricevuto, per la necessaria completezza della tutela dell'assistito.

Atti interruttivi prescrizione: rientrano nella diligenza dell'avvocato

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Accogliendo il ricorso, gli Ermellini ribadiscono che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato; pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, del codice civile, ovvero la diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.

Sotto tale profilo, si legge nel provvedimento, rientra nell'ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto (liberamente apprezzabile dal giudice di merito), si presenti incerto il calcolo del termine.

Tale ipotesi non ricorre qualora l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, dovendosi se del caso tutelare la parte in ragione del termine più breve ipotizzabile (cfr. Cass., n. 3765/2017).

Persistenza dell'obbligo informativo

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Ha dunque errato la Corte territoriale nel ritenere che l'avvocato non avrebbe dovuto compiere atti interruttivi della prescrizione e neppure avrebbe potuto se non ricevendo procura alle liti; i magistrati della Suprema Corte sottolineano, infatti, come l'interruzione in parola possa essere anche stragiudiziale

Inoltre, essendo accertata anche la mancanza di specifica informazione al cliente sulla possibile prescrizione del diritto, il Collegio ritiene necessario rimarcare come l'obbligo informativo dell'avvocato a tutela della posizione giuridica dell'assistito (nel caso di specie ancor più evidente se si pensa al già avvenuto ristoro dei danni materiali) sia consustanziale alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell'incarico che nel corso del suo svolgimento.

Ancora, in quanto funzionale alla tutela della parte, tale obbligo informativo deve ritenersi persistere anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo (cfr. Cass., Sez. U., sent. n. 2755/2019), e quindi in caso di estinzione dello stesso. Parola al giudice del rinvio.

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