Data: 19/11/2019 15:30:00 - Autore: Filippo Antonelli
Avv. Filippo Antonelli - Il caso trattato dallo scrivente si riferisce alla possibile applicazione dell'art. 8 L. 689/1981 alla normativa in tema di ZTL.

Il fatto: verbali violazione Ztl

Il conducente di un'autovettura si vedeva notificare 4 verbali di contestazione in via successiva, ovvero dopo che questi aveva gi� compiuto la medesima condotta (ingresso in zona ZTL senza autorizzazione) reiterata, in un breve lasso di tempo.
In particolare il conducente non � stato preventivamente edotto della irregolarit� della propria condotta (anche considerando la difficile interpretazione del regolamento).
Lo stesso si vedeva costretto ad opporre tutti i verbali avanti il Giudice di Pace.

Ztl: i principi della Cassazione

La Giurisprudenza (Cass. Civ., ordinanza 22028/2018) stabilisce che, in caso di plurimi accessi nella ZTL, ogni accesso effettuato non pu� essere considerato automaticamente alla stregua di una violazione autonoma, di per s� meritevole di apposita sanzione.
Ci� perch� il numero di transiti nella zona a traffico limitato non incide sulla coscienza e volont� di violare la regola, tanto che alcuni accessi, nel caso in oggetto, avvenivano a distanza di nemmeno 24 ore l'uno dall'altro.
Pertanto sembra chiaro che in queste occasioni, chi ometta di utilizzare l'autovettura con il permesso operativo, andr� sanzionato una sola volta, poich� il numero di transiti nel breve lasso di tempo considerato non incide certamente sulla sua coscienza o volont� di violare la norma.
D'altronde la funzione educativa della sanzione non pu� esercitarsi sul soggetto fintanto che questi non sia reso edotto della sanzione irrogata.

Ztl, pi� violazioni, unica sanzione

Nel caso di specie il ricorrente ha avuto notizia della prima violazione solo dopo la commissione delle altre.
Pertanto si chiedeva al Giudice di Pace di annullare tutti i verbali elevati, ad eccezione del primo in ordine di tempo.
Cos� il Giudice di Pace di Forl� accoglieva la tesi difensiva (sentenza n. 976/2019), considerato il rilevante numero di violazioni identiche contestate al ricorrente nel breve arco temporale intercorso, concernenti la medesima condotta.
Si ritiene pertanto appropriata la ratio dell'istituto del concorso formale di cui all'art. 8 L. 689/1981.
Vista la mancata consapevolezza da parte del trasgressore nel compiere le reiterate identiche condotte in violazione della normativa di cui agli artt. 7/9 C.d.S., anche considerando che dopo la notifica del primo verbale questi ha immediatamente omesso di transitare nel varco vietato), le identiche condotte reiterate si sono in realt� risolte in una unica condotta.
Il ricorrente violava la medesima normativa, con una unica condotta consistita nell'accesso ripetuto nel breve lasso di tempo considerato, allo stesso varco di ZTL nella inconsapevolezza di violare la normativa.
Conseguentemente appare adeguata, conclude il Giudicante, l'applicazione di una unica sanzione (quella riferita al primo verbale) al minimo edittale.

Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forl�-Cesena

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