Data: 10/10/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
L'art. 36 bis della legge n� 248/2006 nel suo incipit enuncia un concetto normativamente abbastanza nuovo ma che trova riscontro soprattutto nella consapevolezza di quegli operatori che di frequente si trovano ad analizzare i fenomeni patologici collegati alle realt� produttive, consistenti nell'abbraccio stretto e inscindibile tra la ?sicurezza dei lavoratori? e la ?regolarit�? del rapporto di lavoro, in settori a marcato rischio quali l'edilizia. Per il personale ispettivo che concretamente opera sul campo non � infatti infrequente accertare che il datore di lavoro che tendenzialmente non � incline al rispetto della normativa sulla sicurezza, � altrettanto riottoso nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dei lavoratori in materia di regolarit� del rapporto di lavoro. Tant'� che, realisticamente, il lavoratore ?in nero? oltre a non essere registrato nei libri obbligatori e a non fruire di diritti, di prestazioni previdenziali o di ammortizzatori sociali (indennit� di malattia, indennit� di maternit�, CIG, indennit� di mobilit�, indennit� di disoccupazione, versamenti contributivi, diritto alla conservazione del posto di lavoro ecc.), � privato anche di una serie di istituti giuridici posti a tutela della sua sicurezza fisica quali, ad esempio, gli accertamenti sanitari preventivi e periodici, la formazione e l'informazione in materia di sicurezza e prevenzione, la dotazione di dispositivi di protezione individuale. Articolo di Luigi Damiano
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