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Data: 14/11/2019 19:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Con la recente sentenza numero 28993/2019 (sotto allegata), la Corte di cassazione è tornata su un tema molto discusso nell'ambito della responsabilità sanitaria, ovverosia quello avente a oggetto la perdita di chance. Soffermandosi approfonditamente sulla questione, i giudici, tra le altre cose, hanno ben precisato la distinzione tra perdita di chance e perdita anticipata della vita, oggetto di un altro e diverso evento di danno.
Errore medico e perdita di chance[Torna su]
La chance, per la Corte di cassazione, è rappresentata dalla "incertezza del risultato", la cui perdita "è il precipitato di una chimica di insuperabile incertezza, predicabile alla luce delle conoscenze scientifiche e delle metodologie di cura del tempo rapportate alle condizioni soggettive del danneggiato". Il relativo danno potrà essere risarcito esclusivamente se è stato allegato e provato in giudizio nella sua dimensione di "apprezzabilità, serietà, consistenza" (rispetto alla quale il valore statistico/percentuale costituisce, tuttalpiù, un criterio orientativo), mentre a tal fine non è sufficiente la sola relazione causale tra condotta ed evento. Errore medico e perdita anticipata della vita[Torna su]
Quando invece il danno è rappresentato non dalla perdita della possibilità di un determinato risultato, incerto, ma dal mancato risultato sperato con conseguente decesso del paziente, in ambito sanitario ci si trova di fronte a un'ipotesi di perdita anticipata della vita, che è diversa e autonoma e che deve essere rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione del medico sul piano causale. Chance medica e attività del giudice[Torna su]
Anche tenendo conto di ciò, il giudice, nel valutare il danno subito dal paziente, deve esaminare la condotta e accertare la relazione causale tra questa e l'evento di danno, senza sovrapporre, elidere o fondere i concetti di probabilità causale e di possibilità (e quindi incertezza) del risultato realizzabile. Per la Corte, "la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell'evento di danno non equivale, in altri termini, alla prova della probabilità che la condotta dell'agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale". |
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