Data: 07/10/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43 D. Lgs. 165/2001, ?sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalit� delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilit�. Deve essere garantita la facolt� di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purch� siano costituite in associazione con un proprio statuto e purch� abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, pu� essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori? (art.42, comma 4, D. Lgs. 165/2001; gi� art.47 D. Lgs. 29/1993, sostituito dall'art.6 D. Lgs. 396/1997)... (Articolo di Stefano Gennai - Articolo di Stefano Gennai - Esperto servizi amministrativi Provincia di Siena
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