Data: 25/11/2019 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Se l'avvocato intende recuperare il proprio credito professionale dal Comune che non lo paga e, a tal fine, ricorre al procedimento di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile, prima di agire deve necessariamente passare per la procedura di negoziazione assistita. Almeno se il suo credito non eccede i 50mila euro.

Negoziazione assistita obbligatoria

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Il decreto legge numero 162/2014, del resto, prevede espressamente che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme che non eccedono la predetta soglia deve prima invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Si tratta di una condizione di procedibilità della domanda che deve essere eccepita non oltre la prima udienza.

Negoziazione assistita: quando non serve

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La questione è spesso oggetto di contenzioso giudiziario, ma la giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che, in casi come questi, non ci si trova di fronte a contratti conclusi tra professionisti e consumatori.

Se, poi, non si tratta neanche di controversie nelle quali la parte può stare in giudizio personalmente, dall'obbligo di avviare la procedura di negoziazione non c'è scampo.

L'ordinanza del tribunale di Lecce

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Per non allungare inutilmente le tempistiche processuali, quindi, è sempre bene esperire tutte le necessarie formalità.

Lo sa bene, tra gli altri, un legale che ha ricevuto dal Tribunale di Lecce l'ordinanza sotto allegata, con il quale il giudice lo ha esortato a invitare il Comune chiamato in giudizio a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, pena l'improcedibilità della sua domanda.


Si ringrazia l'Avv. Angelo Dino Giaccari per la cortese segnalazione


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