Data: 28/08/2002 - Autore: Redazione
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 12589 del 28.8.02) ha stabilito che ai fini della validità della notificazione a persona irreperibile (art. 143 cod. proc. civ.), è necessario accertare se il notificante conosceva o poteva conoscere, con l'utilizzo della comune diligenza, la dimora, il domicilio o la residenza del destinatario.
Infatti, il presupposto per la validità della notifica ex art. 143 c.c. non è costituito dal solo dato soggettivo di ignorare la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, essendo altresì richiesto che tale ignoranza sia oggettivamente incolpevole e che pertanto non possa essere superata attraverso le indagini suggerite dall'ordinaria diligenza.

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