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Data: 30/11/2019 11:30:00 - Autore: VV AA![]() Avv. Cristina Ippoliti - Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 21357/2019 qui sotto allegata, ha chiarito quali sono gli effetti della trascrizione sul regolamento di condominio avente natura contrattuale.
Regolamento di condominio e omessa trascrizione[Torna su]
Per il giudice, la circostanza che un regolamento condominiale non sia stato trascritto non fa venire meno la sua natura contrattuale, specie quando lo stesso è stato applicato per anni dal condominio. L'unica conseguenza che deriva dall'omessa trascrizione, infatti, è l'impossibilità di opporre le sue eventuali clausole limitative dei diritti esclusivi ai successivi acquirenti delle singole unità immobiliari costituite in condominio. La modifica del regolamento di condominio contrattuale[Torna su]
Il Tribunale ha chiarito anche altre importanti questioni in materia di regolamento di condominio, tra le quali quelle inerenti alla modifica del regolamento contrattuale. In particolare, si è affermato che "Le norme contrattuali possono essere modificate soltanto con l'approvazione all'unanimità di tutti i condomini rappresentanti l'intero valore dell'edificio e con un voto manifestato in forma scritta e con delibera avente forma scritta ad substantiam". Le delibere approvate con una maggioranza inferiore sono annullabili. Condominio: la legittimazione in processo[Torna su]
Infine, merita di essere segnalata la precisazione fatta dal Tribunale di Roma circa la legittimazione a stare in processo. Il giudice capitolino ha infatti chiarito che, se la controversia riguarda i condomini considerati unitariamente e un terzo, "la legittimazione dell'amministratore e quella di tutti i condomini sono fungibili". Il che vuol dire che non è necessario il litisconsorzio di tutti i proprietari che fanno parte del condominio. Avv. Cristina Ippoliti 00199 Roma Via Magliano Sabina n. 24 tel/fax 06/86211882 |
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