Data: 26/11/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

di Annamaria Villafrate - Il Tribunale di Marsala con la sentenza n. 927/2019 (sotto allegata) dispone in favore dei genitori di un neonato reso inabile al 100% per tutta la vita dalla struttura ospedaliera in cui è nato, il risarcimento del danno patrimoniale permanente di 1000 euro al mese vita natural durante. Il tutto nel rispetto dell'art. 2057 del codice civile il quale prevede che "Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia."

Risarcimento del danno per colpa medica

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Due genitori in proprio e in nome del figlio, convengono in giudizio il direttore del reparto di ginecologia e due medici dello stesso ritenendo che le patologie da cui è affetto il loro bambino siano da imputare alla condotta colposa dei medici e della Asp, in proprio e in via solidale per il comportamento dei dottori. Chiedono quindi il risarcimento del danno biologico cagionato al bambino e alla sua famiglia, il danno morale e quello patrimoniale da riconoscersi tramite la corresponsione di un'indennità mensile di 2.500 euro per il mantenimento del minore vita natural durante.

Le difese dei convenuti

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L'Asp si costituisce in giudizio contestando i profili d'inadempimento contestati a suo carico, ripercorrendo con dovizia di particolari la vicenda oggetto di causa, rilevando l'assenza di legittimazione del Presidio Ospedaliero, la carenza probatoria relativa alle richieste risarcitorie del danno patrimoniale avanzato dai genitori del minore e contestando per altre ragioni le ulteriori domande riparatorie di quello non patrimoniale.

Si costituiscono in giudizio anche gli altri soggetti coinvolti eccependo l'assenza di profili di responsabilità loto imputabili e in tempi diversi alcune compagnie assicurative chiamate dai convenuti, le quali hanno sollevato a loro volta eccezioni finalizzate a contestare l'operatività della copertura assicurativa stipulata.

Mille euro al mese per il neonato invalido per sempre al 100%

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Soffermandosi solo sulla parte della sentenza relativa al risarcimento del danno patrimoniale in forma di rendita mensile avanzato dai genitori per provvedere al mantenimento del figlio invalido permanente e totale, vediamo che cosa ha deciso il Tribunale di Marsala nella sentenza n. 927/2019.

A questo proposito il Tribunale evidenzia prima di tutto come la giurisprudenza abbia affermato che: "se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare la condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999,495/1987, 2302/1965) e che la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (Cass. n.1007212010)."

Nel caso in esame il Tribunale rilevata la gravissima menomazione neurologica subita dal neonato, ha appurato come lo stesso necessiti in effetti di assistenza e cure specialistiche per tutta la durata della sua esistenza, stante la sua totale assenza di autonomia.

Gli attori nel corso di causa hanno inoltre già documentato solo alcune delle spese sostenute fino ad oggi per curare e assistere il minore, come quelle sostenute per trasferte e visite, senza dimenticare le spese per le consulenze mediche prodotte in giudizio. Dati utili non solo a quantificare il danno emergente, ma anche a misurare in via equitativa quelli che presumibilmente dovranno sostenersi in futuro a causa delle gravi lesioni subite dal minore.

Nel compiere tale valutazione "Deve tenersi conto anche delle ulteriori necessità connesse alla assistenza continua del minore medesimo per l'intero arco della giornata, essendo (…) privo di ogni autonomia, da prestarsi a cura di personale qualificato, che, tenuto conto altresì dell'incidenza delle provvidenze accordate alla vittima dal sistema sanitario nazionale e regionale che andrebbero detratte dall'ammontare del risarcimento, inducono a reputare ammissibile il riconoscimento nella specie, a titolo risarcitorio, di un ulteriore importo mensile di euro 1.000 in favore del minore, rivalutabili annualmente in base agli indici Istat Foi."

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