Data: 28/11/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Anche se sono passati diversi anni dalla data del decreto con cui il Tribunale ha omologato gli accordi di separazione, si applica comunque l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa valevole per tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, affinché siano soddisfatti i presupposti richiesti dalla normativa, tali atti dovranno determinare sostanzialmente i medesimi effetti giuridici previsti dagli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata.

Per rispondere al quesito rappresentato in istanza, occorre prioritariamente stabilire se nell'atto di trasferimento che si intende porre in essere vengano rispettati sostanzialmente gli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata, con la realizzazione dei medesimi effetti. In tal caso sarebbero soddisfatti tutti i presupposti richiesti dalla normativa in commento.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 493/2019 (qui sotto allegata) a seguito dell'istanza di interpello presentata da un coniuge che, assieme all'altro, aveva presentato al Tribunale ricorso per separazione consensuale, poi omologato.

Il caso: accordo di separazione dopo 5 anni omologa

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In detto documento, le parti avevano regolato i rapporti patrimoniali prevedendo alcuni atti di trasferimento di immobili in esecuzione dei citati accordi di separazione. In particolare, le parti manifestavano l'intenzione di porre in essere un atto di permuta che avrebbe determinato il trasferimento, da formalizzare con atto notarile.

L'atto notarile volto a realizzare gli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata, tuttavia, non veniva posto in essere nell'immediatezza. Solo oltre cinque anni dopo la data del decreto di omologa le parti decidevano di dare attuazione al descritto accordo di separazione, non essendo stati stabiliti dal giudice termini perentori ed essenziali a beneficio delle parti o dei figli.

L'istante chiede dunque se a detto atto di trasferimento, in quanto relativo alla separazione personale dei coniugi, possa applicarsi il trattamento fiscale previsto dall'art. 19 della legge n. 74/1987, così come esteso dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 a "tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi" (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa).

Disposizioni agevolative

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Le Entrate richiamano in primis, la disciplina inerente le disposizioni agevolative previste per i casi di divorzio o di separazione.

Il menzionato art. 19 della legge 74/1987 (Nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento del matrimonio) prevede che "Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

La Corte Costituzionale (sent. n. 154/1999) ha ritenuto applicabili tali agevolazioni anche nell'ambito dei procedimenti di separazione.

Pertanto, precisa l'Agenzia, tali disposizioni di favore si riferiscono a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Esenzione senza tempo se sono rispettati gli accordi di separazione

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Tuttavia, per soddisfatti tutti i presupposti richiesti dalla normativa in commento, è necessario che nell'atto di trasferimento che si intende porre in essere vengano rispettati sostanzialmente gli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata, con la realizzazione dei medesimi effetti.

Tanto premesso, l'Agenzia ritiene che non osti alla fruizione dell'agevolazione richiesta il fatto che risultino trascorsi oltre cinque anni tra la data del decreto di omologa del Tribunale e la stipula dell'atto notarile per la realizzazione degli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata.

Infatti, non è ravvisabile alcun termine perentorio per l'esecuzione degli accordi di separazione, né dalla lettura del citato decreto di omologa né dalla norma agevolativa in esame.

Mutati riferimenti catastali

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Inoltre, per quanto concerne il trasferimento che l'ex coniuge deve porre in essere a favore dell'istante, non è ostativa alla fruizione dell'agevolazione la circostanza che, successivamente all'omologa del ricorso per separazione consensuale, siano mutati i riferimenti catastali degli immobili oggetto di trasferimento, sempreché possa dimostrarsi che trattasi comunque dei medesimi beni immobili a suo tempo indicati nell'accordo di separazione omologato nel provvedimento del Tribunale.

Pertanto, si può ritenere che lo stipulando atto di permuta, determinando sostanzialmente i medesimi effetti giuridici previsti dagli accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata, possa beneficiare del trattamento fiscale agevolato previsto dall'articolo 19 della legge n. 74 del 1987.

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