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Data: 28/11/2019 15:00:00 - Autore: VV AA Avv. Francesco Giordano - I diamanti acquistati tramite la banca sono senz'altro, a pieno titolo, contratti di investimento. Si tratta, infatti, di operazioni assolutamente fungibili con l'acquisto di titoli veicolate nel medesimo modo, prospettate come alternative a tale acquisto e poste in essere al e poste in essere al medesimo scopo di messa a frutto del risparmio o di collocazione di capitali. Questo è il principio alla base della decisione del Tribunale di Lucca, Dott. Fornaciari (sentenza n. 1674/2019 depositata il 22 novembre 2019 e sotto allegata) che ha condannato Banco BPM a risarcire il cliente di una somma pari alla differenza fra il prezzo di acquisto e il valore effettivo, stimato in via sulla base dei criteri derivarti dai listini Rapaport.
Il caso: l'acquisto di un diamante tramite la Cassa di Risparmio[Torna su]
La causa riguarda l'acquisto di un solo diamante, acquistato nel 2013 tramite gli sportelli di quella che all'epoca era la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, oggi Banco BPM SpA, nella zona della Garfagnana. Il Tribunale ha definito inverosimile la tesi della Banca secondo cui essa si sarebbe limitata ad una mera segnalazione. In realtà – prosegue il Giudice - è del tutto evidente che, in relazione all'acquisto dei diamanti, la Banca svolgeva esattamente il medesimo ruolo svolto in relazione a qualunque altra forma di investimento, vale a dire quello di termine di riferimento del cliente, al fine di orientare le scelte di quest'ultimo. Il meccanismo di formazione unilaterale del prezzo[Torna su]
La sentenza si sofferma anche ad esaminare l'aspetto principale del meccanismo di IDB, vale a dire la formazione unilaterale del prezzo, presentata ai clienti come prezzo di mercato attraverso, grafici articoli del Sole 24 ore e tabelle di rendimento. Secondo il giudice la non esplicitata fissazione unilaterale del prezzo dà vita ad un rischio aggiuntivo, rispetto a quello insito in qualunque forma di investimento e segnatamente dell'acquisto di azioni, rischio altissimo e del quale l'acquirente non è in grado di rendersi conto, vale a dire quello del crollo del mercato - non per nulla puntualmente verificatosi - una volta che tale modalità di fissazione del prezzo venga conosciuta. In pratica, conferma il Giudice, il meccanismo di formazione unilaterale del prezzo, a differenza del prezzo frutto dello spontaneo andamento del mercato, mette in campo la componente psicologica, alimentata dalle reticenti o suggestive modalità di presentazione del prodotto. Investimento con rischio aggiuntivo[Torna su] Sicché, l'investimento aveva in sé un rischio aggiuntivo, rispetto ad un normale investimento, perché, in un contesto di questo tipo, "al di là della normale alea, consistente nella possibile diminuzione del valore del bene acquistato, era fatalmente insita anche quella, altissima, del crollo del mercato, uno volta scoperta la realtà del fenomeno. Rischio aggiuntivo del quale, come parimenti detto, l'investitore, proprio in ragione delle suddette modalità di presentazione del prodotto, non era in grado di rendersi conto."
Esaminato tutto il meccanismo, la sentenza conclude che non v'è dunque dubbio che sussista, in capo alla Banca, un profilo di inadempimento al proprio obbligo di fornire al cliente un'informazione corretta e completa in merito all'investimento proposto, e per questo condanna a risarcire il cliente della differenza. Si tratta di una importante pronuncia che, unitamente ad un provvedimento analogo del tribunale di Verona del maggio 2019, riaccende le speranze a circa 20.000 risparmiatori che sono incappati nell'acquisto dei diamanti venduti a prezzi molto più bassi del valore reale. Studio Legale LexOpera Avv. Francesco Giordano Via F. Paoletti, 24 |
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