Data: 06/12/2019 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Rischia l'addebito di responsabilit� l'ecografista che durante l'esame, non per sua colpa, non rileva la malformazione del feto e formula una diagnosi di normalit� morfologica. Se gli esami strumentali non consentono la visualizzazione del feto nella sua interezza, il sanitario ha l'obbligo di informare la paziente della possibilit� di ricorrere a un centro di pi� elevato livello di specializzazione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 30727/2019 (sotto allegata) pronunciandosi in merito alla vicenda di una coppia di genitori.

Grave malformazione fato

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I due avevano convenuto in giudizio una ecografista, evidenziando come la stessa non avesse, durante l'ecografia morfologica, rilevato e diagnosticato una grave malformazione presente sul volto del feto.

In particolare, il medico non era riuscito a "vedere" la malformazione in quanto il bambino era voltato e il profilo facciale sul quale c'era la malformazione era nascosto. Nonostante nona vesse visto il volto in modo chiaro, la dottoressa aveva comunque refertato la "normoformazione delle orbite, la normalit� del profilo fetale, la normoformazione di labbra e narici" e cos� via.

La diligenza del sanitario

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Nonostante l'istanza fosse stata respinta dai giudici di merito, secondo i quali nel corso dell'esame non erano emersi elementi di rischio o sospetto tali da indicare la necessit� di esami ecografici pi� specifici, la Cassazione ritiene che la professionista non abbia rispettato le regole di diligenza.

Gli Ermellini rammentano che, in tema di responsabilit� del medico chirurgo, la diligenza nell'adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta dcl buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario � tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche (Cfr. Cass. 30999 /2018).

La diagnosi di normalit� morfologica del feto

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Ancora, in tema di responsabilit� medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalit� morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo d'informare la paziente della possibilit� di ricorrere ad un centro di pi� elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio dcl diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello non ha adeguatamente approfondito gli aspetti, pur richiamati in sentenza, relativi alla "posizione di vertice" e al "dorso orientato a destra" che gli appellanti avevano prospettato come fattori limitanti l'indagine.

Questi aspetti sono stati sbrigativamente liquidati come fattori che non potevano essere qualificabili come tali e che non implicavano accertamenti ulteriori, ma ci�, precisa la Cassazione, non � in sintonia con una corretta e adeguata valutazione della diligenza dell'ecografista, se solo si considera che proprio il dorso orientato a destra ha impedito l'esame del relativo profilo facciale ove, maggiormente, si sono poi evidenziate le gravi malformazioni lamentate dagli odierni ricorrenti.

E neppure � stato chiarito perch�, sulla base di quanto detto, l'ecografista aveva formulato una diagnosi di normalit� morfologica.

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