Data: 14/12/2019 12:10:00 - Autore: Adriana Scamarcio

Avv. Adriana Scamarcio - Il gioco d'azzardo e le slot machine (dette anche macchinette) ormai sono diventate una dipendenza per un gran numero di persone, in questo periodo storico. Un fenomeno alquanto allarmante secondo i dati diffusi dai Monopoli di Stato solo per quanto riguarda la provincia di Barletta-Andria-Trani.

Gioco d'azzardo: i dati del fenomeno

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Soltanto nella BAT si è registrato che nel primo semestre del 2017 sono stati giocati all'incirca 250 milioni di euro, ad Andria oltre 60 milioni.

Il picco è stato raggiunto in Puglia dove è stato calcolato che la media del gioco è pari a 1.500 euro pro capite, per una spesa complessiva di 82,61 milioni di euro, cifre davvero paurose che fotografano una situazione di dipendenza da non sottovalutare.

La dipendenza

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Tale dipendenza è stata considerata una vera e propria malattia, riconosciuta anche come patologia che necessita, pertanto, di un percorso psicologico guidato.

Non vi sono limitazioni alle conseguenze e ai pericoli derivanti dalla dipendenza dal gioco.

La smania di vincere porta il soggetto a giocare sempre più soldi per poi passare alla macchina, alle proprietà e al lavoro con il conseguente allontanamento dagli affetti familiari e alla perdita della dignità, dell'amore proprio e della propria vita.

Il sogno di una grande vincita che cambi radicalmente la propria vita, la convinzione di conoscere tutte le tecniche migliori per sfidare la macchinetta, questi sono i presupposti che portano ad una vera e propria dipendenza e quindi al fallimento personale ed economico del giocatore che diventa la vittima del sistema.

Sebbene il gioco delle slot consista semplicemente nell'automatico e ripetitivo "premere il pulsante o abbassare la leva", scaturisce, nella mente del giocatore, l'idillio o l'utopia che, esistano dei "trucchetti" per superare il cervello automatico e riuscire a vincere. In realtà, il sistema è generato secondo metodi matematici, attraverso l'utilizzo di generatori automatici di numeri casuali che producono un risultato altrettanto casuale dopo ogni giro della leva o del pulsante ivi presente.

Non importa se si tira la leva o se si premono i tasti tutti allo stesso tempo, i numeri generati sono casuali. Le probabilità di vincita su una macchina sono le stesse che si trovano su tutte le altre, l'unica cosa che si ottiene giocando su due o più macchine è solo perdere i soldi!!!

Uscire mentre si sta vincendo è la cosa più difficile che un giocatore di slot possa fare, uscire quando tutte le probabilità sembrano essere a suo favore. Poiché i risultati sono generati in modo casuale, si potrebbe, in realtà, vincere una o due partite di fila, e perderne poi tre o quattro di fila, con la conseguente perdita di tutto il guadagno raggiunto fino a quel momento.

Trovare una sequenza vincente non significa averne un'altra successivamente!!!

Il funzionamento del gioco d'azzardo

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In un recente decreto dei Monopoli di Stato, infatti, viene descritto come deve funzionare il sistema delle VLT. Il RNG (Random Number Generator) può essere realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware e deve risiedere nel sistema centrale.

I numeri casuali devono essere generati, ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna puntata, rispettando i criteri di casualità, indipendenza statistica, imprevedibilità. Il chip misterioso, il cuore di una VLT, è programmato per dare un particolare punteggio di gioco su una percentuale predeterminata, il cosiddetto "vantaggio della casa".

Tutto si svolge in nanosecondi, il giocatore preme un tasto e la macchinetta fa tutto il resto, parliamo di numeri che vanno da 1 a 4 miliardi di combinazioni possibili in frazioni di decimo di secondo.

Il gioco delle slot, pertanto, è un vero e proprio gioco d'azzardo, basato sulle probabilità di vincita che porta inesorabilmente alla distruzione personale ed economica del giocatore patologico.

La legge di Stabilità

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A fronte di questa grave situazione, nel 2016 la legge di Stabilità ha previsto una sostanziale riduzione del numero di slot, mentre con il decreto di aprile 2017 sono state stabilite le modalità di attuazione fissando alcuni punti fermi: l'entità del taglio doveva essere calcolata rispetto ad una cifra e a una data.

La cifra era di 407 mila apparecchi, la data era il 31 dicembre 2016, con tale operazione, tutti i concessionari avrebbero dato il loro contributo e nessuno di loro avrebbe deciso di opporsi al taglio.

Durante il 2017 tutti questi concessionari si sono adeguati a questa tacita intesa ma c'è stato qualcuno che si è sottratto all'impegno ampliando addirittura il suo parco di slot.

Ma davvero la riduzione delle slot può portare ad arginare il fenomeno del gioco d'azzardo?

Non dimentichiamo che il gioco online è sempre più diffuso, sono tantissimi i siti internet dove è possibile giocare in modo legale e sicuro, sotto il controllo dei Monopoli di Stato e lontano da occhi indiscreti e da giudizi critici.

Il decreto dignità

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Con la Legge 9 agosto 2018, n. 96 il Parlamento ha convertito il Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, più noto con l'impegnativo appellativo di "Decreto Dignità".

In linea complessiva, tra le finalità perseguite dalla novella vi è quella di introdurre strumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia al fine di incidere profondamente sul mercato pubblicitario concernente il gioco d'azzardo. In estrema sintesi, eccettuando per un momento il diverso problema delle scommesse, va detto che, secondo quanto dispone l'art. 110 del TULPS (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – R.D. 773/1931), si distingue tra giochi d'azzardo vietati e giochi leciti. Di questi ultimi sono specificate le caratteristiche indefettibili, che comprendono, tra l'altro, un attestato di conformità rilasciato dall'AAMS ed il collegamento ad una rete telematica nazionale, oltre al fatto che l'elemento dell'alea non può mai essere unico ed esclusivo, dovendo comunque combinarsi anche con quello dell'abilità del giocatore, il quale deve avere la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte.

Inoltre, particolari restrizioni riguardano il costo della singola partita, la durata della partita, i premi erogati e il rapporto tra vincite e somme introdotte (co. 6 – 7).

Per i giochi che non risultino vietati dalla legge vige poi un meccanismo di autorizzazioni amministrative (impropriamente definito, anche dal TULPS, "concessioni"): in particolare, ai sensi degli artt. 86-88 TULPS, è necessaria una licenza del Questore per esercitare attività commerciali in cui vi siano «bigliardi o altri giochi leciti». Detta licenza, nel caso particolare delle scommesse (ovverosia quelle attività basate sulla pura alea, diversamente dai giochi), può però essere rilasciata solo a favore dei soggetti «concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione o gestione delle scommesse, nonché ai soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione».

La giurisprudenza italiana ed europea

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Il sistema delle concessioni relativo alle scommesse, peraltro, è stato al centro di una aspra querelle tra alcuni bookmaker stranieri e le istituzioni italiane, con riflessi sia in sede amministrativa che penale. Questo perché, come ha poi accertato a più riprese la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGCE, 6 novembre 2003, Gambelli et al., C-243/01; CGCE, Grande Sezione, 6 marzo 2007, Placanica et al., cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04; CGUE, IV Sez., sent. Costa e Cifone, 16 febbraio 2012, cause riunite C-72/10 e C-77/10) la disciplina italiana – per le particolari modalità di assegnazione delle autorizzazioni occorrenti per esercitare la raccolta e l'intermediazione di scommesse, che avvantaggiavano i precedenti concessionari rispetto ai competitor e rendevano praticamente impossibile l'accesso ai bandi di assegnazione per alcuni soggetti stranieri in ragione del proprio assetto societario – risultava in contrasto con gli articoli 49 e 56 TFUE e cioè incompatibile con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi riconosciuti dai Trattati Europei.

Pur partendo dalla necessità di non violare le libertà riconosciute dai Trattati, per contro, la Cassazione prima (Sez. III, 16 maggio 2012 – ud. 8 febbraio 2012 –, n. 18767) e la stessa Corte di Giustizia poi (CGUE, Sez. III, 22 gennaio 2015, Causa C-463/13) hanno chiarito che per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, espressamente previste dagli articoli 51 TFUE e 52 TFUE (applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 62 TFUE), o per motivi imperativi di interesse generale (sentenza Digibet e Albers, C-156/13, EU:C:2014:1756) è possibile procedere alla restrizione delle attività connesse al gioco d'azzardo e ciò al fine di tutelare i consumatori, prevenire le frodi e contrastare la tendenza dei cittadini a realizzare spese eccessive legate al gioco.

Dunque, in questo specifico settore, le autorità nazionali dispongono di un ampio potere discrezionale per stabilire quali siano le misure che la tutela del consumatore e dell'ordine sociale richiedono di adottare, potendosi giungere a vietare parzialmente o totalmente oppure a imporre più o meno stringenti misure di controllo (v. sentenza Digibet e Albers, EU:C:2014:1756).

Resta, pertanto, da attuare le direttive e le limitazioni sotto tutti gli aspetti e soprattutto nell'ambito della tecnologia web, il fenomeno andrebbe frenato, occorrerebbe dare più informazione ai cittadini per contenere il gioco d'azzardo ed evitare che un gran numero di famiglie finisca sul lastrico.


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