Data: 14/10/2006 - Autore: www.laprevidenza.it
L'individuazione dei componenti del nucleo familiare ai fini del diritto all'A.n.f. non pu� seguire regole diverse da quanto contenuto nell' art. 2 legge 153/88 (norma istitutiva dell'assegno). La norma in questione stabilisce che la costituzione del nucleo sia formata dal richiedente, dal coniuge e dai relativi figli ed equiparati minori o maggiorenni inabili. La presenza di "poligamo" all'interno del nucleo familiare (condizione non prevista dal nostro ordinamento) disattende qualsivoglia istanza finalizzata all'inserimento di pi� coniugi ai fini dell'attribuzione di una quota maggiore di a.n.f. (Giovanni Dami) Inps, Messaggio 29.9.2006 n� 25928
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