Data: 07/12/2019 14:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - L'art. 48 del nuovo codice deontologico forense, sancisce il divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata, nonch� quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. Tale norma � dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attivit� professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.

Proposta transattiva non producibile in giudizio

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Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 17/2019 (qui sotto allegata) rigettando il ricorso di un avvocato che era stato sanzionato dal COA con l'avvertimento per aver prodotto, nel corso del giudizio, una lettera proveniente da un collega contenente proposta transattiva, ed espressamente dichiarata come "riservata personale non producibile in giudizio".
Inutile per l'avvocato invocare a propria discolpa l'esigenza di perseguire la verit�: non solo era emerso che egli non aveva ricevuto alcuna autorizzazione, neppure esplicita, dal collega, ma avrebbe potuto perseguire la verit� ordinariamente, nell'ambito della dialettica processuale, senza necessit� di violazione di una norma deontologica.

Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega

La ratio del divieto fissato dall'art. 48 del Codice deontologico, spiega il Collegio si rinviene nella necessit� di assicurare la libert� di corrispondenza tra colleghi e lo scambio di scritti tra loro senza riserve mentali o timori che possano essere oggetto di produzione o divulgazione in giudizio.
Sulla base di ci� la giurisprudenza ha evidenziato che il divieto opera in via assoluta e, quindi, in primo luogo, senza distinguere tra il mittente o il destinatario. In secondo luogo, si estende non solo alle comunicazioni espressamente dichiarate riservate, ma anche a quelle scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorch� non dichiarate espressamente "riservate". Infine, opera anche a discapito del diritto di difesa.

Principio invalicabile di affidabilit� e lealt�

In particolare, la norma deontologica � stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attivit� professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorch� le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolezze di torti ovvero proposte transattive.
Ci� al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che, per contro, sono alla base dell'attivit� legale. Pertanto, il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilit� e lealt� nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata.
Infatti, spiega il Consiglio, la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilit� del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive a un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilit� e lealt� che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato.
La norma, peraltro, non � posta a esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia.



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