Data: 07/12/2019 15:00:00 - Autore: VV AA

di Daniele Piccinin - Sul rafforzamento del ruolo dell'avvocato in Costituzione "l'Italia, bench� culla del diritto, sconta un ritardo notevolissimo. Tutelare l'avvocato vuol dire tutelare l'interesse generale a che la giustizia funzioni: � un valore di civilt� giuridica per l'intera collettivit�". A sostenerlo � l'avvocato Antonella Trentini, presidente nazionale dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep).

Avv. Trentini, da anni si parla di questa modifica fondamentale per i legali. A che punto siamo?

"Da tempo il Consiglio Nazionale Forense ha avanzato proposte, da attuarsi mediante una modifica o dell'art. 111 o dell'art. 24, in cui inserire la libert� e l'autonomia del professionista e la necessit� della difesa tecnica. Sulla protezione dei tutori della legalit� e della difesa, sia con riguardo agli altri Paesi europei, sia con riguardo a Paesi extraeuropei siamo indietro anni luce. Si pensi alla Tunisia, la cui Costituzione prevede all'art. 105, che "La professione di avvocato � libera e indipendente. Essa contribuisce alla realizzazione della giustizia e alla difesa dei diritti e delle libert�" (comma 1) e che "L'avvocato beneficia delle garanzie di legge che ne assicurano la protezione e gli consentono di esercitare le sue funzioni)".

Un ruolo in Costituzione che de facto gi� � implicitamente riconosciuto in alcuni organi, giusto?

"La pregnanza dell'attivit� esercitata dall'avvocato � gi� riconosciuta con riguardo alla composizione di alcuni organi costituzionali e di rilievo costituzionale e per questo l'assenza di menzione del ruolo nell'ambito del diritto di difesa in giudizio appare quanto mai desueta e tanto pi� urgente.

Con riguardo al tema in oggetto, l'organo rappresentativo dell'avvocatura ha posto l'accento sull'inserimento di �previsioni concernenti strettamente l'avvocatura�, proponendo l'inserimento in Costituzione di uno o pi� commi all'art. 111 che preveda/prevedano che �nel processo le parti sono assistite da uno o pi� avvocati� e circoscriva/circoscrivano a casi straordinari e limitati (�tassativamente previsti dalla legge�), la possibilit� di prescindere dall'assistenza dell'avvocato, se ci� non pregiudichi �l'effettivit� della tutela giurisdizionale�".

Qual � il nodo fondamentale che come avvocati pubblici chiedete al legislatore?

"Specificare le modalit� d'esercizio della professione, che deve essere necessariamente svolta �in posizione di libert� e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense�. Le proposte del CNF sono, in definitiva, dirette a riconoscere e rafforzare il ruolo pubblicistico svolto dell'avvocatura, nel rispetto, tuttavia, della �natura libera della professione forense�".

Autonomia e indipendenza dell'avvocato ... il passaggio pi� delicato della materia

"Per "natura libera della professione forense" deve ovviamente intendersi la libert� intellettuale dell'avvocato, diretta e funzionale ad assicurare, in posizione di indipendenza dai pubblici poteri, l'effettivit� del diritto di difesa della persona privata o pubblica e l'interesse alla corretta amministrazione della giustizia. Questa della posizione di "indipendenza dai pubblici poteri" finalizzata a garantire l'effettivit� del diritto di difesa e il corretto andamento della giustizia, si connette strettamente all'autonomia, all'assenza di conflitti di interesse, al segreto professionale, tutti valori fondamentali nella professione legale che rappresentano posizioni di pubblico interesse, e come tali protetti e tutelati in ambito sovranazionale (art. 6 Convenzione EDU, Carta di Nizza, Corte di Giustizia UE, ecc.), prima ancora che dalla legge forense. Ma si collega altrettanto strettamente alla gi� tutelata terziet� del giudice, poich� tale valore � garantito solo se sussiste anche l'autonomia dell'avvocato, affinch� la parit� di tutte le parti nel processo sia attuata, mediante un esplicito riconoscimento costituzionale del ruolo dell'avvocatura, essendosi rivelati deboli i riferimenti impliciti di cui all'art. 24 e le previsioni di composizione degli organi costituzionali".

Cosa vi aspettate come rappresentanti degli avvocati pubblici?

"Abbiamo chiesto da tempo che venga riconosciuta la pienezza del nostro ruolo: quello di dipendente, scelto per pubblico concorso al fine di "assicurare il buon andamento e l'imparzialit� dell'amministrazione" (art. 97), posto al "servizio esclusivo della Nazione" (art. 98), e quello di avvocato, professionista che, scelto per pubblico concorso, esercita all'interno della pubblica amministrazione la propria attivit� professionale in posizione di libert� e di indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia forense, che giurano di osservare 'nell'interesse esclusivo della Nazione'".

Ritiene che su questo punto ci sia unit� d'intenti?

"Su questo percorso tutta l'avvocatura deve essere compatta e unita, perch� l'"effettivit� della tutela dei diritti" e l'"inviolabilit� del diritto di difesa", viaggiano inscindibilmente accanto alla "posizione" di "libert�, autonomia e indipendenza" nella quale l'avvocato "esercita la propria attivit� professionale", in posizione di "parit� tra le parti nel processo. Tutelare l'avvocato vuol dire tutelare l'interesse generale a che la giustizia funzioni: � un valore di civilt� giuridica per l'intera collettivit�".


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