Data: 11/12/2019 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La pensione di privilegio, o pensione privilegiata, � una prestazione pensionistica riconosciuta ad alcuni lavoratori in seguito a infermit� o lesioni contratte per causa di servizio, a prescindere dall'et� anagrafica e dall'anzianit� contributiva.

Tale tipologia di prestazione pensionistica, a decorrere dal 6 dicembre 2011, non spetta pi� a tutto il personale civile statale, stante l'abrogazione operata dal D.L. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011), ovvero la c.d. "riforma Monti-Fornero".

Pensione privilegiata: a chi spetta

La riforma ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermit� da causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i dipendenti pubblici, a eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20/2018 ha ritenuto costituzionalmente legittima l'abolizione della pensione privilegiata per i dipendenti pubblici "civili": tale regime speciale apprestato dal legislatore, precisa la Consulta, rispecchia la peculiarit� dei comparti difesa, sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico, individuati secondo caratteristiche ragionevolmente omogenee, e si raccorda, per un verso, al pi� elevato livello di rischio ordinariamente connesso al servizio svolto nei comparti indicati e, per altro verso, alla mancanza di una specifica tutela assicurativa contro gli infortuni per le infermit� contratte dai dipendenti di tali settori.

Al restante personale dello Stato, dunque, resta la tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per quanto riguarda determinati tipi di attivit� rischiose.

Chi pu� beneficiare della pensione privilegiata

Continua ad avere diritto alla pensione di privilegio, invece, il personale appartenente a:
- Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica);
- Arma dei Carabinieri;
- Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di Finanza);
- Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In caso di decesso del titolare, la pensione di privilegio spetta ai superstiti.

Accertamenti

Per ottenere la pensione di privilegio sono necessari due accertamenti, ovvero quello clinico, a opera della CMO, e quello inerente il nesso di causalit�, di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.
Dall'accertamento clinico a opera del CMO, in particolare, devono risultare: il giudizio diagnostico; la data di conoscibilit� della infermit�/lesione; l'indicazione della categoria; il giudizio di idoneit� al servizio;
il numero delle annualit� (massimo cinque) per le patologie ascritte a tabella B; il numero degli anni (minimo due, massimo quattro) di riconoscimento dell'assegno rinnovabile nel caso in cui la patologia sia suscettibile di miglioramento; se la eventuale inabilit� accertata � determinata, esclusivamente o in misura prevalente, da infermit� dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.
Il Comitato accerta la riconducibilit� ad attivit� lavorativa delle cause produttive di infermit�, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e l'infermit�/lesione. L'accertamento del nesso di causalit� da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.

Come funziona

Il personale militare o quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, consegue il diritto alla pensione di privilegio secondo quanto previsto dell'art. 67 del d.P.R. 1092/1973.
Il trattamento pensionistico di privilegio potr� quindi essere loro riconosciuto anche qualora l'infermit�/lesione sofferta dall'interessato non abbia determinato l'inidoneit� al servizio, e ci� in quanto la suddetta norma non prevede l'inidoneit� al servizio.
Il militare che riporti lesioni o infermit� ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al d.P.R. 915/1978 e s.m.i., a seguito di fatti derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, avr� diritto alla pensione, qualora le lesioni o le infermit� non siano suscettibili di miglioramento (art. 67, d.P.R. 1092/1973), oppure a un assegno rinnovabile se sono suscettibili di miglioramento (art. 68).
Se invece le infermit� o lesioni sono ascrivibili alla tabella B annessa al d.P.R. 915/1978 e s.m.i., il militare ha diritto a un'indennit� una tantum commisurata a una o pi� annualit� della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualit�, secondo la gravit� dell'infermit� riscontrata (art. 69 T.U. 1092/1973 e art. 4, comma 2, L. 9/1980).

Pensione privilegiata: quanto spetta

L'importo della pensione privilegiata (ex art. 67, comma 2, T.U. 1092/1973) sar� pari a quello della base pensionabile (100%), se l'infermit� � ascritta alla prima categoria della Tabella A annessa al d.P.R. 915/1978, oppure al 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% se le infermit� sono ascritte rispettivamente alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava categoria.
Qualora il dipendente abbia raggiunto l'anzianit� prevista per il conseguimento della pensione ordinaria e indicata dall'art. 52 del T.U. 1092/1973 (15 anni di servizio), la pensione privilegiata sar� liquidata nella misura prevista per la pensione ordinaria aumentata del 10% (art. 67, comma 4), se pi� favorevole rispetto all'importo previsto dal secondo comma.
Invece, qualora le infermit� siano ascritte alla settima o all'ottava categoria, la base pensionabile sar� aumentata dello 0,20% e dello 0,70% per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo senza aver maturato l'anzianit� necessaria per il conseguimento della pensione normale. In tal caso, la pensione privilegiata non potr� superare il 44%.

L'assegno rinnovabile

L'assegno rinnovabile, di misura uguale alla pensione, viene invece concesso per periodi da due a quattro anni.
Al termine di tale periodo l'assegno viene commutato in pensione a vita dal giorno successivo alla scadenza oppure viene concessa una indennit� una tantum, qualora l'infermit� risulta ascrivibile alla tabella B.
Si assiste alla revoca dello stesso, invece, se la menomazione non viene pi� riscontrata o non risulta essere classificabile fra quelle previste dalle tabelle A e B, con contestuale ripristino della pensione ordinaria dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno rinnovabile.
L'indennit� una tantum � pari alla pensione privilegiata di ottava categoria, per una o pi� annualit� fino a un massimo di cinque. Qualora il giudizio della commissione medico-ospedaliera preveda un numero di annualit� superiore, si dovr� operare in via amministrativa la limitazione alle cinque annualit�.
Infine, qualora al militare spetti la pensione ordinaria, l'indennit� una tantum � pari al valore differenziale tra l'importo della pensione privilegiata di ottava categoria e l'importo della pensione ordinaria.

Cumulo di pi� infermit� e aggravamento

In caso di coesistenza di pi� infermit� individuate come ascrivibili a una determinata categoria, per effetto del cumulo, da parte della commissione medica, ai fini dell'attribuzione della pensione di privilegio andranno considerate esclusivamente quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio da parte del comitato di verifica per le cause di servizio.
Nei casi di aggravamento delle infermit� o lesioni per le quali sia stato gi� attribuito il trattamento privilegiato nelle sue diverse forme, il militare potr� produrre domanda di revisione per aggravamento senza limiti di tempo. La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Come fare domanda

La domanda di pensione di privilegio pu� essere presentata all'INPS attraverso il servizio online dedicato. In alternativa potr� inviarsi domanda contattando il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o, ancora, attraverso enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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