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Data: 14/12/2019 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 32104/2019 (sotto allegata), procedendo all'interpretazione di dettaglio in materia di autovelox, giunge alla conclusione che, l' art. 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010, nell'imporre l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità si riferisce solo ai casi in cui l'accertamento del superamento debba essere effettuato tramite l'impiego di dispositivi di controllo remoto, non invece quando al riscontro si procede in modalità manuale con la presenza della polizia.
Verbale superamento limite di velocità[Torna su]
Un conducente si oppone all'ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto gli ha irrogato una sanzione pecuniaria per la violazione di cui all'art. 142, comma 8°, c.d.s. 1992, accertata con verbale della locale Polizia municipale per aver circolato alla velocità di 88 km/h, superando di oltre 10 km/h il limite massimo di velocità ivi stabilito in 70 km/h. Il Giudice di pace rigetta l'opposizione. Il conducente così impugna la decisione di primo grado. Il giudice dell'impugnazione rileva che l'art. 25, co. 2, della legge n. 120/2010, nel prescrivere che i dispositivi di rilevamento della velocità "fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità" si riferisce sia a quelli con postazione fissa che a quelli mobili, presidiati dalla pattuglia. Ora, poiché nel caso di specie è emerso che l'accertamento è stato effettuato con un dispositivo a disposizione di una pattuglia mobile, posizionato a una distanza inferiore a quella di 1 km dal segnale che imponeva il limite di velocità, il Tribunale riforma la sentenza del GdP annullando il provvedimento sanzionatorio amministrativo opposto. Il ricorso della Prefettura[Torna su]
La Prefettura soccombente impugna la sentenza, sollevando un unico motivo di ricorso in cui contesta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010, a causa della errata interpretazione della norma da parte del Tribunale, che l'ha ritenuta applicabile anche al caso di specie, in cui l'accertamento tramite apparecchiatura di rilevamento elettronico della velocità è stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli agenti di Polizia stradale. Ipotesi in cui, invece, non è richiesto il rispetto della distanza di 1 Km tra il punto in cui collocare il dispositivo di controllo della velocità e quello in cui è ubicato il segnale che indica il limite massimo di celerità. Regola del km tra cartello e autovelox non vale se rilevamento manuale[Torna su]
La Cassazione, con sentenza n. 32104/2019, accoglie il ricorso della Prefettura. Analizzando la legge 29 agosto 2010, n. 120, la Cassazione rileva come la stessa abbia previsto all'art. 25, comma 1, l'aggiunta all'art. 142 del c.d.s. 1992, dei commi 12 bis, ter, quater, mentre il comma 2 ha disposto che: "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (…) sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità." La Cassazione, dopo una attenta analisi della normativa e dalle interpretazioni fornite dalle circolari ministeriali, diversamente da quanto ritenuto dal giudice impugnato, ritiene che: "...nell'ipotesi di accertamento eseguito con modalità manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilità della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest'ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore (rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocità) per effetto del quale l'utente è messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, così rimanendo giustificata l'esclusione dell'osservanza del predetto limite di 1 Km previsto dall'art. 25, comma 2, della legge n. 120/2010." Cassata la sentenza impugnata, la Corte rinvia quindi a diverso magistrato del tribunale monocratico, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "il disposto dell'art. 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 - che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità - si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., dalla legge 1° agosto 2002, n. 168), e non invece ai casi (come avvenuto nella fattispecie oggetto di causa) nei quali l'accertamento sia stato effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale". |
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